Data: 15/07/2020 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Richiesta risarcimento danni per morte della minore congiunta

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Una decisione che ribadisce la parit� dei sessi nei compiti di cura e assistenza dei genitori anziani, quella dell'ordinanza n. 14477/2020 (sotto allegata) della Cassazione, che ha negato al padre l'incremento risarcitorio richiesto per il fatto che ha perso l'unica figlia femmina che in vecchiaia si sarebbe occupata di lui, come sia usa nel Meridione d'Italia. Questa doglianza, che verte sul sesso della figlia defunta, per gli Ermellini � priva di decisivit�, perch� anche i due figli maschi rimasti possono provvedere alla cura del padre in et� avanzata.

I genitori e i fratelli di una bambina morta in un incidente stradale agiscono in giudizio contro i responsabili e la loro societ� assicurativa per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro. Il Giudice di primo grado accoglie la domanda risarcitoria avanzata, ma i danneggiati ricorrono in Appello ritenendo esigua la quantificazione dei danni subiti.

La Corte d'Appello accoglie solo in parte l'impugnazione, aumentando il risarcimento in loro favore, anche se non nella misura richiesta.

Morta l'unica figlia femmina che, come si usa al Sud, avrebbe accudito il padre

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Il padre della minore ricorre in Cassazione sollevando tre motivi di doglianza nei confronti della sentenza d'appello.

Con il primo motivo fa presente che nel quantificare il danno non patrimoniale in suo favore, il giudice di seconde cure non ha fatto riferimento, come per gli altri congiunti, al valore medio della forbice prevista dalle Tabelle di Milano, motivando la decisione con il fatto che il ricorrente abitava in un Comune diverso rispetto a quello in cui risiedeva la minore.

Con il secondo lamenta come, ai fini del decidere, la Corte non abbia tenuto conto della coabitazione padre-figlia dimostrata da un certificato storico della famiglia allegato al fascicolo di primo grado, del rapporto di filiazione tra superstite e vittima, della giovane et� di quest'ultima e del fatto che la defunta era l'unica figlia femmina e come tale "idonea a costituire un valido aiuto morale e materiale durante l'et� senile del padre come notoriamente avviene nei piccoli paesi del Meridione."

Con il terzo infine contesta la violazione dell'art 91 c.p.c., perch� la Corte d'Appello ha liquidato le spese legali in misura ridotta rispetto al quantum dovuto.

Anche i figli maschi possono accudire i genitori anziani bisognosi

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La Cassazione con l'ordinanza n. 14477/2020 dichiara il ricorso inammissibile per i motivi che si vanno a esporre.

Inammissibile il primo motivo perch� finalizzato a metter in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito e che, come � noto, non pu� essere sindacata in sede di legittimit�. Stabilire l'intensit� del legame affettivo esistente tra padre e figlia infatti rappresenta un accertamento di fatto e non una valutazione giuridica consentita in sede di Cassazione.

Inammissibile anche il secondo motivo del ricorso perch� al fascicolo d'ufficio non � stato allegato quello di primo grado e in quanto, per ammissione del ricorrente, il documento che dimostrava la coabitazione con la figlia non era contenuto nello stesso. Manca quindi la prova dell'esistenza del certificato storico della famiglia e dell'avvenuto deposito dello stesso.

Privo di decisivit� poi il sesso della figlia defunta, da cui il padre si aspettava assistenza e conforto in vecchiaia. Il ricorso a un fatto o a una massima di esperienza avrebbero comunque impedito al giudice di merito "di affermare che solo le figlie, e non i figli, possano accudire i genitori anziani, e che di conseguenza l'odierno ricorrente, pur avendo altri due figli, abbia perduto per effetto della morte dell'unica figlia la ragionevole probabilit� di un mutuum adiutorium negli anni a venire."

Inammissibile infine il terzo motivo perch� anche in questo caso la decisione sulle spese � una facolt� che spetta solo al giudice di merito e che non � sindacabile dalla Cassazione.

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