|
Data: 14/07/2020 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Bonus sanificazioni: la circolare dell'Agenzia delle Entrate[Torna su] Il credito d'imposta per sanificazione previsto dal D.L. Rilancio spetta ad avvocati ovvero persone fisiche e associazioni ex art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata. Possibile beneficiare dell'agevolazione anche per quei lavori svolti "in economia", senza coinvolgere operatori professionisti. Leggi anche Avvocati: sgravi per sanificare lo studio Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 (qui sotto allegata) in relazione al credito d'imposta del 60%, di cui al D.L. Rilancio, previsto per le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125). Leggi anche Bonus sanificazione: come ottenerlo Ambito soggettivo di applicazione[Torna su] Quanto ai soggetti nei confronti dei quali trova applicazione il credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate precisa che trattasi di: - imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; - enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; - stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR; - persone fisiche e associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR; - enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; - enti religiosi civilmente riconosciuti. La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell'ambito soggettivo: - i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e ss. della L. n. 190/2014; - i soggetti in regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011; - gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa. Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR. A quali spese si applica[Torna su] Le Entrate spiegano che il credito d'imposta spetta in relazione a due categorie di spese:
Spese di sanificazioneCon riferimento alle attività di "sanificazione", l'Agenzia delle Entrate chiarisce che deve trattarsi di attività finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. Tuttavia, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'Agenzia apre ai lavori eseguiti in autonomia. Infatti, non facendo la norma riferimento in modo specifico all'"acquisto" (ovvero a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile potrà essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Ancora, si legge nella Circolare, ai fini del credito in esame possono essere aggiunte anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. L'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato dovrà, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari. Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse potranno riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario. L'agevolazione in commento, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto. Spese acquisti DPIPer quanto riguarda le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti l'Agenzia vi annovera: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale per i quali viene richiesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea. Inoltre, considerato che il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, ne deriva che siano agevolabili tutte le spese rientranti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 125 del decreto Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Modalità e termini di utilizzo del bonus[Torna su] L'Agenzia chiarisce che l'ammontare cui parametrare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell'agevolazione qualora sostenute dai soggetti beneficiari nell'anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020). Si rammenta che tale credito d'imposta non potrà superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, qualora dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro. Inoltre, poiché la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l'agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell'anno e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Imputazione delle speseAi i fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per persone fisiche, inclusi esercenti arti e professioni, ed enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Invece, per imprese individuali, le società, enti commerciali e non commerciali in regime di contabilità ordinaria, dovrà utilizzarsi il criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'Iva (sull'imponibile), laddove dovuta Opzioni di utilizzo dei crediti d'imposta[Torna su] Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili in compensazione (tramite modello F24), nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, oppure, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021 potrà essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, una successiva risoluzione delle Entrate si occuperà di istituire un apposito codice tributo e impartire le istruzioni per la compilazione del modello. In relazione all'utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta. Inoltre, per utilizzare il credito d'imposta in tale dichiarazione, è necessario che tali spese risultino sostenute nel 2020. Ancora, il contribuente potrà utilizzare il credito d'imposta per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione. Cessione credito d'impostaIl D.L. Rilancio prevede, inoltre, che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione possa essere ceduto, esercitando la cessione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2021. Il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all'Agenzia delle entrate, oppure in compensazione. In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d'imposta non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione. Rilevanza fiscale dei crediti d'imposta[Torna su] Come noto, il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per ragioni di ordine logico sistematico, l'Agenzia ritiene che il credito d'imposta non concorre neppure: - ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi; - ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi. |
|