Data: 14/07/2020 16:34:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Il decreto che recepisce la Direttiva UE 2017/1371

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della Giustizia e degli Affari esteri, ha approvato il 7 luglio 2020 il decreto che recepisce la Direttiva Europea 2017/1371 di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Il decreto, composto da 9 articoli, va a modificare alcune disposizioni chiave in materia penale, con l'obiettivo di avvicinare, secondo le finalità della Direttiva suddetta, il diritto penale degli Stati membri dell'Unione. Detta Direttiva considera lesivi degli interessi finanziari dell'Unione tutta una serie di reati, tra i quali figurano gli illeciti penali che il nostro ordinamento qualifica come malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa aggravata, frode informatica aggravata, condotte fraudolente in materia di Iva, peculato, abuso d'ufficio, riciclaggio, autoriciclaggio e delitti di associazione per delinquere finalizzati al compimento dei suddetti delitti.

Fino a 4 anni di carcere se i fatti riguardano denaro o utilità sottratte all'UE

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Il primo articolo del decreto va a modificare gli artt. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) aggiungendovi le ipotesi in cui i fatti previsti hanno a che fare con denaro o altre utilità sottratti al bilancio dell'Unione e ai suoi organismi, che cagionano un danno superiore ai 100.000 euro, disponendo in questo caso un aumento della pena edittale fino a 4 anni anni di carcere.

Modificato l'art 322 c.p tramite l'aggiunta al comma 1 del numero 5-quinques per estendere la punibilità a titolo di corruzione ai pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati che non fanno parte dell'UE, i cui fatti offendono gli interessi finanziari dell'Unione.

All'art 640 c.p, comma 2, numero 1, dopo le parole "ente pubblico" sono stati aggiunti i termini "o dell'Unione Europea" affinché la tutela penale del reato di truffa sia esteso anche all'UE, nei casi in cui la lesione degli interessi finanziari comunitari non risultino coperti dall'art 640 bis c.p. che punisce la truffa aggravata al fine di conseguire erogazioni pubbliche.

Punita a titolo di tentativo l'evasione Iva a partire dai 10 milioni di euro

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Con l'art. 2 del decreto, che va a modificare l'art. 6 del dlgs n. 74/2000, si introduce in relazione ai reati tributari in materia di dichiarazione, compresi nell'ambito applicativo della Direttiva, la punibilità del tentativo di dichiarazione fraudolenta o infedele che vengano compiuto anche all'estero al fine di evadere l'Iva per un valore complessivo superiore ai 10.000.000 di euro. Naturalmente è necessario, ai fini della configurazione del reato, l'elemento della transnazionalità.

All'art. 6, dopo il comma 1, viene infatti aggiunto il comma seguente: "Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenza mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) sono compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro."

Modifiche al reato di contrabbando

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L'art. 3 interviene sull'art. 295 del DPR n. 43/1973, che prevede le circostanze aggravanti del reato di contrabbando, prevedendo un'aggravante speciale nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera i 100.000 euro. Modificato anche il comma 3 dell'articolo che dispone oltre alla multa, la pena della reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine è compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro.

L'art. 4 del decreto invece criminalizza alcune condotte del reato di contrabbando che di recente sono state depenalizzate, limitando la punibilità penale ai comportamenti rispetto ai quali i diritti di confine dovuti superano i 10.000 euro.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

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L'art. 5 interviene in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di frode nelle pubbliche forniture e in agricoltura.

Estesi i delitti contro la PA, come il peculato e l'abuso d'ufficio, limitatamente ai casi in cui dalle condotte derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione.

Per i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione è necessario che, per risultare lesivi degli interessi finanziari UE, siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

Introdotta poi la responsabilità delle persone giuridiche per il reato di contrabbando, con sanzioni modulate in base al superamento o meno della soglia dei diritti di confine fissata in 100.000 euro, superata la quale gli interessi dell'Unione devono considerarsi lesi in misura considerevole.

Frodi comunitarie agricole: fino a 4 anni di reclusione

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L'ultima norma di rilevanza penale è l'art. 6, che in materia di frodi comunitarie nel settore agricolo fissa la pena della reclusione fino a 4 anni se la somma percepita indebitamente supera i 100.000 euro.

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