Data: 15/07/2020 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Bonus sanificazione per gli avvocati

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Anche gli avvocati potranno beneficiare del credito d'imposta introdotto dall'articolo 125 del decreto Rilancio in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonch� per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il c.d. "bonus sanificazione", infatti, � riconosciuto anche a persone fisiche e associazioni ex art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo. La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari.

Credito sanificazione: per quali spese?

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Il credito sanificazione spetta anche agli avvocati in relazione alle spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali � esercitata l'attivit� lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivit�;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Le spese per la sanificazione possono riguardare anche strumenti gi� in dotazione del soggetto beneficiario in quanto l'agevolazione riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o gi� in uso), non il loro acquisto.

Attivit� di sanificazione anche se effettuate "in economia"

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, con riferimento alle attivit� di "sanificazione", dovr� trattarsi di attivit� finalizzate a eliminare o ridurre a quantit� non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.
Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
In realt�, le Entrate ritengono che l'attivit� di sanificazione, in presenza di specifiche competenze gi� ordinariamente riconosciute, possa essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
Ci� con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali � esercitata l'attivit� lavorativa in concreto e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonch� alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivit�, poich� la norma non fa riferimento in modo specifico all'"acquisto" (e, quindi, a modalit� di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze).
In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile potr� essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attivit� per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda).

Modalit� di utilizzo del credito

I credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario ed � utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24. In alternativa, entro il 31 dicembre 2021, pu� essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facolt� di successiva cessione del credito.
Il credito in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivit� produttive e , secondo l'Agenzia delle Entrate, neppure ai fini del rapporto di deducibilit� degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Poich� la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l'agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell'anno e, quindi, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. Rilancio (19 maggio 2020).
Per gli avvocati, ovvero per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Il calcolo del credito spettante andr� effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'Iv (ovvero sull'imponibile), laddove dovuta.
Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24, una successiva risoluzione istituir� un apposito codice tributo e impartir� le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Comunicazione spese all'Agenzia delle Entrate

Con un provvedimento del 10 luglio 2020, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fornito i modelli e le istruzioni per usufruire del credito d'imposta. In particolare, i soggetti aventi i requisiti per accedere all'agevolazione dovranno comunicare alle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
La comunicazione pu� essere presentata a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020 in via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:
� i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
� servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione � rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

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