Data: 21/07/2020 15:00:00 - Autore: Marco Sicolo

La responsabilità genitoriale

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La responsabilità genitoriale individua quell'insieme di diritti, doveri e prerogative che la legge riconosce in capo ai genitori nei confronti del figlio.

Di regola, tale responsabilità spetta a entrambi i genitori e si traduce in una serie di diritti e di obblighi dettagliatamente previsti dal codice civile (v. art. 316 c.c.).

Tra questi, ricordiamo, in particolare, il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (v. art 147 c.c.).

Le dinamiche di coppia, però, possono anche sfociare in una fase negativa, per così dire patologica, del rapporto tra genitori: questi ultimi, infatti, possono separarsi, divorziare o richiedere l'annullamento del matrimonio.

Premesso che i doveri sopra ricordati ricadono anche sui genitori che non sono uniti in matrimonio (cfr. art. 316 c.c.), la disciplina codicistica si premura di prevedere l'atteggiarsi della responsabilità genitoriale in tutti i casi in cui il matrimonio entri in crisi.

In particolare, gli artt. 337-bis e segg. del codice civile regolano gli effetti e le conseguenze della separazione, del divorzio e dell'annullamento del matrimonio sulla responsabilità genitoriale, disponendo una disciplina omogenea applicabile in ognuno di questi casi.

I diritti del figlio nella separazione

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Ebbene, a norma dell'art. 337-ter c.c., in caso di separazione o scioglimento del vincolo matrimoniale, il figlio minore continua ad avere il diritto:

  • di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
  • di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori;
  • di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

I provvedimenti del giudice nell'interesse del minore

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Un ruolo di primaria importanza, in questa fase, è ovviamente svolto dal giudice, che è chiamato a prendere ogni provvedimento relativo ai figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale.

Innanzitutto, con riferimento all'affidamento dei figli minori, egli dovrà sempre valutare prioritariamente se sia possibile affidarli a entrambi i genitori: si tratta del c.d. affido condiviso, che ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento a seguito della riforma del 2006.

Quando, però, tale soluzione non sia praticabile, sta al giudice scegliere il genitore al quale affidare i minori, individuando tempi e modi di presenza del figlio presso ciascun genitore.

Inoltre, il giudice è chiamato a stabilire la misura in cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. A tal riguardo i genitori possono sottoporre all'attenzione del giudice eventuali accordi stabiliti tra di loro.

In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento dei figli, esso dev'essere stabilito in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore. A tal fine, il relativo assegno va determinato tenendo conto delle esigenze del figlio, delle risorse economiche dei genitori, nonché del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

Per ulteriori approfondimenti, vedi la nostra guida sulla tutela dell'interesse del minore nell'affidamento dei figli.

Responsabilità genitoriale e ascolto del minore

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Di particolare rilevanza il terzo comma dell'articolo in esame, che stabilisce che, anche in tali frangenti critici dell'esperienza matrimoniale, la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

A tal proposito, l'art. 337-octies dispone che prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice deve disporre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, se capace di discernimento.

Per approfondimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale in costanza di matrimonio, vedi la nostra guida sulla responsabilità genitoriale.


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