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Data: 20/07/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]()
Il reddito dell'avvocato non rispetta gli studi di settore[Torna su]
La Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 14996/2020 (sotto allegata) conferma la legittimità dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Non rileva il richiamo difensivo del contribuente, che tenta di giustificarsi facendo presente di aver iniziato la professione legale da soli diciotto e che ha avuto problemi familiari. L'Agenzia delle Entrate infatti notifica a un giovane avvocato un avviso di accertamento contestando l'entità del reddito dichiarato ai fini Irpef e Irap 1998. Accertamento a cui si oppone il giovane professionista, che però risulta soccombente. La CTP infatti rileva uno scostamento tra reddito dichiarato e quello risultante dai parametri indicati dal DPCM del 29 gennaio 1996. Per l'applicazione degli studi di settore inoltre l'avvocato avrebbe dovuto curare i conteggi, ma questi non sono stati prodotti in giudizio. Appellata la sentenza della CTP, la CTR la conferma, perché non sono emersi elementi tali da poter ritenere fondato il ricorso del contribuente. Reddito basso perché avvocato da soli 18 mesi[Torna su]
L'avvocato ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di ricorso:
Il reddito basso dell'avvocato legittima l'accertamento[Torna su]
La Corte con l'ordinanza n. 14996/2020 rigetta il ricorso del giovane avvocato. I primi due motivi, esaminati congiuntamente portano la Corte a concludere che è consentito al giudice motivare per "relationem", così come ha fatto la CTR. La sentenza del giudice d'Appello nel caso di specie "per quanto sintetica e sommaria, se letta alla luce della più esaustiva motivazione di quella di primo grado, espressamente richiamata, e dei motivi dell'appello, consente di ricostruire il procedimento logico seguito per giungere alla decisione." In riferimento alla situazione personale e familiare del ricorrente la Corte chiarisce che il giudice non è obbligato a prendere in considerazione, ai fini del decidere, tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente indicare, come nel caso di specie, le ragioni del suo convincimento. Sterile il motivo con cui il ricorrente ha criticato il metodo standardizzato della determinazione del reddito, visto che non sono emersi elementi capaci di metterne in dubbio la correttezza. Inconferente inoltre il rilievo sulla necessità di confrontare i dati risultanti dalla procedura di accertamento standardizzata, visto che l'avvocato non è stato in grado di fornire argomentazioni valide a motivare lo scostamento dai parametri. Contraddittori infine il quarto e quinto motivo del ricorso in quanto il primo parte dal presupposto che le condizioni personali e familiari del contribuzione sono incontestate, poi però nell'altro si sostiene che le stesse siano state oggetto di discussione e quindi controverse. Leggi anche ISA Avvocati: come funzionano i nuovi "studi di settore" |
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