Data: 21/07/2020 11:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 349 c.p.

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Secondo il disposto dell'art. 349 del codice penale:

"Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098".

La ratio dell'art. 349 c.p. e il bene giuridico tutelato

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L'art. 349 c.p. è un reato comune, poiché può essere commesso da chiunque, non essendo un reato proprio né qualificato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche l'interesse alla conservazione della res sulla quale è apposto il sigillo. Si tratta di un reato di evento e, come tale, il tentativo può ritenersi astrattamente configurabile. La procedibilità è ex officio.

La condotta sanzionata dall'art. 349 c.p.

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L'elemento oggettivo si sostanzia, essenzialmente, nella rimozione di sigilli apposti sulla res ad opera dell'Autorità.

La definizione di "sigillo" deve essere intesa in senso ampio, comprendendo qualunque mezzo o elemento identificativo apposto per ordine pubblico al fine di garantire l'intangibilità della res (preservazione della medesima al fine di evitarne la distrazione, distruzione, alterazione o qualunque altro atto che ne comprometta l'identità).

Se la condotta è posta in essere dal custode della res (anch'egli potenziale soggetto attivo e, in tal caso, il reato è proprio e qualificato) la pena è aggravata.

La pena

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Colui il quale si renda responsabile della condotta di cui all'art. 349 c.p. è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.


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