Data: 19/07/2020 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo

D.L. Semplificazioni pubblicato in G.U.

[Torna su]
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, suppl. ord., n. 178/2020) � entrato in vigore il D.L. n. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che � in vigore dal 17 luglio 2020.


Il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri, all'indomani dell'approvazione, lo descrive come "un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attivit� di impresa".
Nel testo, approvato con la formula "salvo intese", c'� spazio anche per la riforma dell'abuso d'ufficio, con un ritocco che ha coinvolto direttamente l'art. 323 del codice penale ed � stato definito in modo pi� puntuale il reato di abuso d'ufficio, affinch� i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

La riforma dell'abuso d'ufficio

[Torna su]
Si tratta di un intervento volto a scongiurare la c.d. "sindrome della firma" che deriva dai timori nei funzionari pubblici di firmare provvedimenti e atti (ad es. provvedimenti autorizzativi, assegnazioni, nulla osta) nel timore di incorrere nelle sanzioni previste per il reato di abuso d'ufficio e vedersi comminare una responsabilit� erariale.

Leggi anche Come cambia il reato di abuso d'ufficio

Ci� in quanto l'art. 323 del codice penale prevede una fattispecie dai confini particolarmente labili e ci� ha favorito l'immobilismo. Infatti, nella sua formulazione ante-riforma, tale norma punisce, salvo il fatto non costituisca un pi� grave reato, "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a s� o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto". La pena � quella della reclusione da uno a quattro anni.
Leggi anche L'abuso d'ufficio
L'eccessiva genericit� e ampiezza dell'espressione "in violazione di norme di legge o di regolamento" � finita nel mirino della legislazione d'urgenza. In effetti, la produzione normativa in Italia risulta particolarmente ingente, anche a livello locale, con il rischio che situazioni d'incertezza potrebbero portare a vedersi iscrivere nel registro degli indagati. Ci� ha contribuito all'immobilismo dell'attivit� dei funzionari.

La nuova formulazione dell'art. 323 c.p.

Da qui la modifica operata dal D.L. Semplificazioni che � intervenuto sull'art. 323 c.p. sostituendo le parole "di norme di legge o di regolamento" dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalit�".
Una modifica che dovrebbe avere l'effetto di definire con maggiore chiarezza i contorni del reato e circoscrivere la responsabilit� dei funzionari pubblici per restituire loro maggiore sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni.
"Interveniamo per modificare e circoscriverne la portata ma non lo aboliamo affatto" ha chiarito il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per rispondere ad alcune accuse e polemiche che hanno sottolineato come la riforma sia troppo timida e la formula adottata rischi di ingenerare ulteriore confusione. "Prevediamo una violazione di specifiche regole di condotta perch� possa scattare la fattispecie criminosa e non pi� per principi generali" ha evidenziato il premier.

Tutte le notizie