Data: 05/08/2020 14:50:00 - Autore: Rodolfo Tullio Parrella

Casa pignorata all'asta: come rinegoziare il mutuo

La Legge 19 dicembre 2019 n. 157, art. 41 bis, consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell'immobile e la messa all'asta dello stesso.

In alternativa alla rinegoziazione il consumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

Ecco la checklist dei requisiti per accedere alla rinegoziazione:

PROCEDURA PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN CORSO.

CHECK LIST DELLE CONDIZIONI DELLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO

ai sensi adell'art. 41 bis Legge n.157/ 19 Dicembre 2019

SI


NO

1

Il credito deriva da un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa

x

2

il debitore ha rimborsato almeno il 10% della quota capitale.

x

3

E'in corso un pignoramento notificato tra il 01/01/2010 ed il 30/06/2019.

x

4

Risultano altri creditori nella procedura esecutiva oltre la banca.

x

5

L'istanza può essere presentata una sola volta e comunque entro il 31/12/2021.

x

6

Il credito complessivo non deve superare i 250.000,00 euro.

x

7

L'importo offerto, se l'immobile è già all'asta, non può essere inferiore al prezzo base dell'asta ridotto del 25%; se l'immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta è quello di stima ridotto del 25%.

x

8

Il nuovo mutuo della rinegoziazione non deve superare i trent'anni di durata né gli ottanta anni del debitore o contraente.

x

9

Il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice al creditore.

x

10

Non deve essere pendente una procedura da sovraindebitamento ex. L.3/2012.

x

11

Reddito anno precedente (1/3 copre l'eventuale rata del nuovo mutuo)

x

12

Reddito 2° anno antecedente (1/3 copre l'eventuale rata del nuovo mutuo)

x

13

Importo debito / Importo Mutuo occorrente per estinguerlo

inferiore ad €.250.000

14

Stato procedura

Pignoramento

15

Soggetto consumatore

16

Creditore banca (art. 10 Testo Unico Bancario T.U.B.)

17

Creditore società cartolarizzazione del credito (Legge n.130/1999)

18

Il creditore può rifiutare l'adesione all'istanza o la richiesta di rinegoziazione

x

19

In caso di rifiuto del creditore, il rifinanziamento può essere concesso anche ad un parente o affine di terzo grado da altra banca.

x

20

In caso di ottenimento da parte del terzo parente o affine, il Giudice emette:

il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in suo favore.

x

21

In seguito al decreto di trasferimento dell'immobile al parente o affine, per i successivi cinque anni è riconosciuto in favore del debitore e della sua famiglia il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca.

x

22

Sempre entro i cinque anni il debitore può chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine di terzo grado.

x

Avv. Rodolfo Tullio Parrella - Cassazionista

Custode e Delegato aste immobiliari c/o Tribunali Salerno e Avellino

Consulente Finanziario ed Immobiliare - Mediatore

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