Data: 21/07/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Udienza giuramento Ctu: le novità del D.L. Rilancio

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Via libera alla possibilità per il giudice di disporre, in luogo dell'udienza, il giuramento del CTU con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico. È una delle novità previste dalla legge di conversione del D.L. Rilancio (L. 77/2020) pubblicata in G.U. n. 180 del 18-07-2020.
Tramite il nuovo testo dell'art. 221 del D.L. 34/2020, il Parlamento ha recato diverse novità che investono direttamente il settore giustizia, tra cui l'aver riprodotto il contenuto di alcune norme contenute nell'art. 83 del D.L. Cura Italia che hanno cessato di avere efficacia il 30 giugno 2020, in particolare quelle riguardanti il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile.
L'estensione non è senza limiti: queste misure, infatti, avranno efficacia fino al 31 ottobre 2020.

Giuramento CTU: sufficiente la firma digitale

Quanto agli ausiliari del giudici, il comma 8 del nuovo art. 221 del D.L. Rilancio prevede la possibilità che il giudice, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio (cfr. articolo 193 c.p.c), disponga che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

Atti introduttivi e deposito telematico

Il comma 3 dell'art. 221 prevede l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione. Ciò avverrà, evidentemente, nei soli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. Con le medesime modalità avverrà anche il deposito del contributo unificato.
Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

Scambio e deposito note scritte

In luogo delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, il giudice potrà disporre lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Processo telematico in Cassazione

Previo provvedimento del DGSIA, fino al 31 ottobre 2020 in Cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica. Qualora la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto con i sistemi telematici di pagamento.

Partecipazione alle udienze da remoto

La norma disciplina anche la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti: su loro richiesta la partecipazione avverrà mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del DGSIA.
La parte potrà partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore e lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

Udienze penali e colloqui in carcere

La norma assicura la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA. Vengono applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui ai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 146-bis del codice di procedura penale.
Inoltre, sempre fino al 31 ottobre 2020 negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone, nonché con riguardo ai condannati minorenni, saranno svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica (oltre i limiti previsti dalla legge). La disposizione si applica su richiesta dell'interessato o quando la misura è
indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate.

Indagini preliminari

Il D.L. Rilancio introduce anche disposizioni a regime, la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020, concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria. Si attende un decreto del Ministro della giustizia che disporrà l'autorizzazione del deposito con modalità telematica.

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