Data: 21/07/2020 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi

La Camera approva l'assegno unico universale

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Sì unanime della Camera all'assegno unico universale per i figli.

Con 452 sì e un solo astenuto la Camera ha approvato praticamente all'unanimità la legge che istituisce l'assegno unico universale a sostegno dei figli a carico, una delle principali misure del Family Act.

Il provvedimento, che delega al governo l'emanazione dei decreti attuativi, passa ora all'esame del Senato per l'ok definitivo.

Delega al governo per istituzione dell'assegno

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Secondo il testo licenziato dalle commissioni di Montecitorio e approvato oggi, il governo dovrà adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, i decreti legislativi necessari al fine di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

L'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla legge e in base a un ammontare modulato sulla base dell'Isee, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. Questi i criteri generali. L'assegno inoltre, dispone la legge, è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso.

Il beneficio è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di somma di denaro mensile e al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile deve informare le famiglie sul beneficio stesso.

Assegno unico e universale per i figli a carico: i requisiti

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I decreti legislativi adottati dal governo, secondo l'art. 2, devono prevedere il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio in luogo dei genitori.

Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato. La maggiorazione in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% opera in ogni caso per ciascun figlio con disabilità, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio risulti ancora a carico.

Per i figli maggiorenni, l'assegno è concesso laddove gli stessi frequentino "un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale", o, ancora, siano registrati come disoccupati e in cerca di lavoro o svolgano il servizio civile universale.

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