|
Data: 23/07/2020 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo
La Corte d'Appello di Firenze sull'impugnazione incidentale di Autostrade Tech[Torna su] Nuova puntata della bagarre legata al brevetto dei c.d. dispositivi tutor utilizzati sulle Autostrade italiane Protagoniste, nel caso esaminato, da un lato Autostrade Tech S.p.a. e dall'altro Craft s.r.l. In particolare, con la sentenza n. 1329/2020 (qui sotto allegata), la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato l'appello incidentale avanzato "Tech" contro la sentenza del Tribunale delle imprese che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda tesa a ottenere la declaratoria di nullità del brevetto della società convenuta (sistema di controllo e traffico veicolare su strade ed Autostrade). Ancora, in tale sede era stata respinta anche la domanda di nullità del brevetto avanzata da Autostrade per l'Italia s.p.a. contro Craft attesa la pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione di identica istanza. Per il giudice a quo, l'accertamento negativo di nullità del brevetto svolto nel giudizio cosiddetto "romano" determinava la preclusione, non solo, verso la parte del detto giudizio (Autostrade per l'Italia) ma anche rispetto ai suoi aventi causa tra i quali era da annoverare la affittuaria di ramo di azienda Autostrade Tech. Leggi anche Tutor: il software non è di Autostrade Secondo Tech, invece, non vi sarebbe stato alcun giudicato esterno ed interno sull'accertamento della validità del brevetto Craft, non essendo il rapporto giuridico a titolo di affitto di ramo di azienda di per sé sufficiente a far ritenere che la stessa fosse avente causa da Autostrade per l'Italia. In pratica, secondo la ricorrente, il giudice a quo avrebbe erroneamente assimilato l'affitto di ramo di azienda al contratto di cessione di azienda. La vicenda Craft contro Autostrade[Torna su] Note sono le vicissitudini processuali esistenti tra Autostrade per l'Italia e Craft, la prima citata in giudizio dalla seconda per aver contraffatto e utilizzato il c.d. sistema Tutor. Ciononostante, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21405/2019 ha ritenuto errata la decisione della Corte di appello di Roma laddove aveva rinvenuto contraffazione del brevetto da parte del sistema Tutor, cassando tale pronuncia con rinvio. Anche nella vicenda esaminata dalla Corte fiorentina si discute della nullità del brevetto CRAFT o al contrario della contraffazione da parte sistema Tutor del brevetto italiano di Craft. Quello che muta, invece, è uno dei i soggetti coinvolti: in luogo di Autostrade per l'Italia, infatti, nel giudizio è presente Autostrade Tech, partecipata al 100% dalla prima e che di ASPI è affittuaria di ramo di azienda. Secondo la Corte territoriale, non è ravvisabile nell'affitto di azienda quella successione nella titolarità del diritto sostanziale che consente di qualificare l'affittuario come cessionario del diritto controverso e quindi come avente causa cui si estende il giudicato o si trasmette il diritto processuale a partecipare al giudizio. Avente causa, infatti, è colui a favore del quale il diritto è trasferito nella sua interezza senza che permanga alcuna situazione sostanziale a favore del dante causa e ne sarebbe conferma proprio il fatto che la domanda di danni avanzata da Craft verso Tech è ulteriore rispetto alla domanda avanzata verso Aspi perché relativa ad un periodo successivo. La giustificazione della estensione del giudicato o del correlato diritto a partecipare al giudizio, si legge in sentenza, è dato dalla integrale sostituzione nella posizione sostanziale dedotta mentre nel caso dell'affitto di azienda le posizioni sono distinte e il diritto di proprietà permane in capo al dante causa. Non si ha quindi trasferimento ad un soggetto diverso della posizione giuridica, ma affiancamento di due situazioni sostanziali. Ha dunque sbagliato il Tribunale a ritenere applicabile la disciplina dell'art. 2909 del codice civile. La validità del brevetto Craft[Torna su] Nel caso di specie, la Corte d'Appello fa integrale richiamo, quale elemento probatorio a sostegno della validità del brevetto, alla relazione di CTU che ha risposto al primo quesito circa la validità del brevetto Craft, in senso affermativo presentando lo stesso caratteristiche di novità e sforzo inventivo rispetto a quanto già presente nella tecnica nota. Le motivazioni addotte dal CTU, che sono state riprese dalla sentenza nella parte sopra riportata, non trovano contestazioni effettive nelle motivazioni esposte dalla Tech: "il sistema Craft pur riassumendo tutto una serie di elementi già noti per la tecnica di settore ha comunque il merito di prevedere una disposizione di suddetti mezzi, codificata in particolare per la rilevazione della targa posteriore." Nelle sue osservazioni, richiamate dalla Corte territoriale, il CTU sintetizza i requisiti di novità del brevetto Craft. Pur essendo vero che, nella descrizione fornita dall'appellante in primo grado dei due brevetti, si ricava la possibilità di ripresa della targa posteriore, ma nessun'altra osservazione è effettuata in relazione alle specificità che consenta una valutazione di assenza di novità, se non indicazioni generiche che per la Corte non sono suscettibili di analisi di eventuale fondatezza tale da fare ritenere la CTU non meramente esplorativa. Tuttavia, "non può neppure obliterarsi che seppure e certamente ASPI e Tech sono due distinte persone giuridiche, pur tuttavia i fatti sono noti ad entrambe, data la partecipazione totale di ASPI al capitale Tech e l'attività di controllo e direzione di cui al certificato camerale in atti, cosicché in sintesi la richiesta di rinnovo di Ctu assume la sostanza di una rivisitazione di una sentenza non più impugnabile". Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento |
|