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Data: 25/07/2020 10:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Cosa sono i beni mobili registrati[Torna su]
La categoria dei beni mobili registrati si pone, per determinati aspetti, a metà strada tra quella dei beni mobili e dei beni immobili. In particolare, pur trattandosi di beni mobili a tutti gli effetti, i beni mobili registrati sono soggetti ad una particolare disciplina per quanto riguarda la circolazione dei diritti che li riguardano. Tale disciplina è caratterizzata dalla previsione della formalità della trascrizione in pubblici registri di ogni atto di trasferimento che li riguardi: sotto questo aspetto, pertanto, i beni mobili registrati sono oggetto di una disciplina simile a quella tipica dei beni immobili. I beni mobili soggetti a trascrizione[Torna su]
In base all'art. 2683 c.c., sono soggetti a trascrizione gli atti riguardanti:
Gli atti soggetti a trascrizione[Torna su]
Tra gli atti che ne trasferiscono la proprietà, sono soggetti a trascrizione, secondo quanto disposto dagli artt. 2684 c.c. e segg.:
Regime di circolazione giuridica dei beni mobili registrati[Torna su]
La trascrizione di tali atti ha natura dichiarativa e non costitutiva: ciò significa che l'atto di trasferimento del diritto è valido ed efficace ancor prima della trascrizione, sebbene quest'ultima valga a dirimere eventuali conflitti tra più aventi causa. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione, "la mancata iscrizione nei pubblici registri dei beni mobili per i quali è prevista la registrazione non osta alla valida circolazione giuridica degli stessi, secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati"(Cass. n. 10133/04). Anche per i beni mobili registrati, quindi, al pari di qualsiasi altro bene mobile, il trasferimento del diritto di proprietà può avvenire con il semplice consenso verbale (v. art. 1376 c.c.), sebbene per procedere alla trascrizione occorra l'esistenza di un contratto scritto. Valore delle risultanze dei pubblici registriSul punto, e in particolare sul valore delle risultanze dei pubblici registri come il P.R.A., illuminante è l'orientamento della Cassazione secondo cui "il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 c.c.). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore. Ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale" (cfr. da ultimo, Cass. ord. n. 6385/20, che richiama Cass. 7771/16). |
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