Data: 23/07/2020 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

La cartella clinica incompleta non fa prova

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La sentenza numero 14261/2020 qui sotto allegata si è occupata della rilevanza dell'incompletezza della cartella clinica evidenziando che tale incompletezza non può, da sola, far ritenere compiuto automaticamente l'onere probatorio gravante su chi assume di essere stato danneggiato da un'inadempienza sanitaria.

Tuttavia, al di là di tale assunto, le omissioni vanno comunque considerate e di esse deve tenersi adeguato conto, per evitare che l'incompletezza giovi a chi, con il suo inadempimento, è venuto meno al proprio obbligo di diligenza.

Obbligo del medico di controllare la cartella clinica

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Del resto, non può non considerarsi che il medico è gravato del preciso obbligo di controllare la completezza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei referti che sono allegati alle stesse. Se non vi provvede, pone in essere un inesatto adempimento della sua prestazione professionale, incappando in un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale di cui al secondo comma dell'articolo 1176 del codice civile.

Quando la difettosa tenuta della cartella fa prova

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E allora: quando può dirsi che la difettosa tenuta della cartella clinica è idonea a far ritenere provato il nesso di causalità materiale?

Per la Corte di cassazione "solo quando proprio l'incompletezza della cartella clinica abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno".

L'idoneità alla causazione dell'evento

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Di conseguenza, di fronte all'incompletezza della cartella clinica del paziente, la prima cosa da fare è quella di verificare se la condotta dei sanitari sia stata o meno astrattamente idonea a causare l'evento dannoso.

Se, infatti, la condotta del medico è inidonea a causarlo, non è necessaria alcuna ulteriore ricostruzione fattuale e l'incompletezza della cartella non può dimostrare l'inadempimento sanitario (ulteriore rispetto all'inesatta tenuta del documento) e il suo legame con il danno lamentato.


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