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Data: 26/07/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Detenuto al 41 bis vuole abbonarsi a un quotidiano[Torna su]
Con la sentenza n. 21803/2020 (sotto allegata) la Cassazione riconosce al detenuto al 41 bis il diritto ad abbonarsi a un quotidiano e ad avere diritto alla copia gratuita di un altro giornale, sovvertendo così la decisione del magistrato di Sorveglianza e del Tribunale che gli avevano negato questa possibilità. Per gli Ermellini negare tale diritto si pone in contrasto con gli articoli 2 e 21 della Costituzione, che riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e parte della collettività e il diritto all'informazione. Tutto ha inizio quando un detenuto sottoposto al regime del 41 bis presenta un reclamo al Magistrato di Sorveglianza nei confronti del provvedimento della Casa Circondariale che gli ha negato il diritto di sottoscrivere un abbonamento gratuito a un quotidiano e di poter avere una copia gratuita di un altro giornale. Il Magistrato respinge il reclamo perché generico ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento Penitenziario e perché a suo giudizio il diniego non lede alcun diritto del detenuto. Contro questa decisione il detenuto però ricorre al Tribunale di Sorveglianza, che con ordinanza dichiara il "non luogo a deliberare". Corretto quanto deciso dal Magistrato di Sorveglianza in merito alla genericità del reclamo, così come legittima la mancata fissazione dell'udienza di trattazione. L'ordinamento penitenziario non prevede la possibilità di impugnare la decisione assunta e il detenuto a ben vedere non ha subito alcun pregiudizio nell'esercitare i suoi diritti per due ragioni:
Violato il diritto all'informazione e alla formazione culturale[Torna su]
Il detenuto però non desiste e ricorre in Cassazione lamentando l'inosservanza degli artt. 35 e 35 bis dell'ordinamento Penitenziario, relativamente agli artt. 21 e 24 della Costituzione. Il detenuto fa presente con in un caso simile un'altra Casa Circondariale aveva accolto analogo reclamo, perché la mancata consegna dei giornali pregiudica il diritto all'informazione e alla formazione culturale del detenuto. In quell'occasione era stato anche accertato che la Direzione del Quotidiano aveva istituito un fondo per consentire la sottoscrizione gratuita dell'abbonamento e che l'altro giornale in realtà veniva distribuito gratuitamente nei penitenziari. Il boss al 41 bis ha diritto ad abbonarsi ai quotidiani[Torna su]
La Cassazione con la sentenza n. 21803/2020 annulla l'ordinanza del Magistrato e rinvia ad un altro, perché il ricorso presentato risulta fondato. In primis la Cassazione riconosce la piena impugnabilità del provvedimento quando il Magistrato di Sorveglianza rileva che, come nel caso di specie, un diritto soggettivo del detenuto è "rimasto inciso da un atto o un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria." Subito dopo osserva che "in materia di quotidiani nazionali è stato condivisibilmente affermato che il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce declinazione del più generale diritto a essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizione; sicché esso trova una diretta copertura costituzionale negli artt. 2 e 21 Cost. e, a livello convenzionale, nell'art. 10 Cedu." Il Magistrato di Sorveglianza, una volta qualificato il reclamo presentato ai sensi dell'art. 35 bis dell'Ordinamento penitenziario, come giurisdizionale, avrebbe dovuto verificare se:
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