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Data: 27/07/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Provvedimento di fermo amministrativo[Torna su] Il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto. Lo ha chiarito il Tribunale di Frosinone nella sentenza n. 111/2020 (sotto allegata) respingendo l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dando nuovamente ragione alla contribuente, vittoriosamente assistita dall'avv. Roberto Iacovacci, che in prime cure aveva proposto opposizione avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa all'epoca da Equitalia Sud, quale agente della riscossione, in forza, tra le altre, di tre cartelle di pagamento. Il Giudice di Pace, pur avendo ritenuto provata da parte del Comune la notifica all'istante del verbale sotteso all'infrazione, aveva pronunciato l'integrale illegittimità e nullità di un preavviso di fermo amministrativo comprensivo anche della cartella esattoriale de qua. Come si legge nel provvedimento, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973, il mancato pagamento dei tributi e/o sanzioni può portare al fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri: si tratta di quella misura cautelare con cui gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni bloccano, per il tramite del concessionario della riscossione, un bene mobile al fine di recuperare le somme dovute. Preventiva comunicazione[Torna su] Tale atto esecutivo, chiarisce il Tribunale, deve essere preceduto dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, introdotta nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del menzionato D.P.R. n. 602 in forza del quale il Concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo. In realtà, soggiunge il Tribunale, l'art. 86 del D.P.R. 602/73, in materia di riscossione, rappresenta, per alcuni aspetti, una norma di garanzia per il contribuente e infatti richiama l'art. 60 del medesimo D.P.R. che impone, nel caso in cui il concessionario non abbia iniziato l'espropriazione, la necessità di far precedere tale fase da una preventiva notifica di un avviso con intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo. Il preavviso di fermo amministrativo, quindi, si materializza in una semplice comunicazione con cui il concessionario rende edotto il contribuente della esistenza del debito, con contestuale invito al pagamento dello stesso entro il termine di giorni 20 dalla avvenuta notificazione e con avviso.che decorso il termine indicato il concessionario potrà provvedere alla iscrizione del provvedimento di fermo dei beni iscritti nei pubblici registri. L'invalidità di una delle cartelle fa venir meno l'intero avviso di fermo[Torna su] Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha regolarmente notificato all'intimata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo mediante avviso, per il pagamento di una serie di cartelle esattoriali relative a tutte le pendenze debitorie che l'appellata aveva accumulato nel corso degli anni nei confronti dei vari enti impositori. Tuttavia, l'intero avviso di fermo viene meno nella propria legittimità qualora tale atto prodromico all'esecuzione contenga uno o più crediti, scaduti e ancora non riscossi, di cui, in appositi giudizi di merito, siano stati disposti l'annullamento, la nullità, l'illegittimità e/o la prescrizione. Nel caso in esame, dalle risultanze probatorie depositate in atti, emerge come alcuni crediti sottesi al preavviso di fermo siano stati dichiarati nulli ovvero annullati, anche in parte qua, per cui hanno perso la loro efficacia di titoli esecutivi. Pertanto, la parziale invalidità di due cartelle di pagamento comporta l'annullamento integrale di tutto il provvedimento esattoriale. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari, richiamata anche dal Giudice di prime cure, secondo i quali "considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza" (cfr. Comm. Trib.Milano sent. n. 3958/35/2016). Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
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