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Data: 24/06/2022 14:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Chi viene definito imprenditore[Torna su] L'imprenditore, in senso generico, � colui che per il codice civile esercita professionalmente un'attivit� economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.). Analizziamo singolarmente gli elementi distintivi dell'imprenditore.
Esercizio professionalePer esercizio professionale si fa riferimento a un'attivit� imprenditoriale svolta in modo abituale, sistematico, duraturo e stabile. Questa non significa che l'imprenditore commerciale, per essere tale, deve svolgere in modalit� permanente l'attivit�. Pensiamo ad esempio ai titolari di attivit� commerciali stagionali. Anche questi sono imprenditori commerciali a tutti gli effetti. Attivit� economicaL'attivit� economica � quella che crea nuova utilit� e nuova ricchezza. Ovviamente deve trattarsi di un'attivit� lecita, la stessa cio� non deve essere contraria al buon costume, a norme imperative e al buon costume. Si ricorda inoltre che l'art. 41 della Costituzione sancisce la libert� dell'attivit� economica privata, ma anch'essa la sottopone a limiti ulteriori e precisi. Essa infatti "Non pu� svolgersi in contrasto con l'utilit� sociale o in modo da arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libert�, alla dignit� umana." A rilevare, per essere definita economica, � che l'attivit� si svolga con metodo economico, senza la necessit� di un profitto. E' sufficiente che i costi vengano coperti con i ricavi ottenuto dall'esercizio dell'attivit�. Organizzazione Per organizzazione si intende l'insieme coordinato di mezzi patrimoniali e di lavoratori, ossia del capitale e del lavoro. Un'attivit� finalizzata alla produzione di scambio di beni e servizi senza una organizzazione, � quella svolta, ad esempio, dal lavoratore autonomo, in cui l'elemento prevalente � rappresentato dal lavoro proprio. Scambio di beni e servizi Lo scambio di beni e servizi � la finalit� tipica dell'impresa, intendendosi per scambio la cessione di un bene o di un servizio contro la moneta. Imprenditore commerciale: definizione[Torna su]
Analizzate le caratteristiche dell'imprenditore, all'interno della categoria generale, la principale distinzione da operare � quella tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo. In particolare, � imprenditore commerciale, a norma dell'art. 2195 c.c., chi esercita (nei termini di cui all'art. 2082 sopra esaminato):
La definizione di imprenditore commerciale la si desume dall'inserimento dell'art. 2195 c.c. contenuta nel Libro V "Del Lavoro" e precisamente nel capo III che contiene la disciplina delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette all'obbligo di registrazione.
Per conoscere i tratti della figura dell'imprenditore agricolo, invece, si rimanda alla nostra guida dedicata. Acquisto e perdita della qualit� di imprenditore commerciale[Torna su]
Un imprenditore nasce quando inizia ad esercitare un'attivit� imprenditoriale in modo significativo sia dal punto di vista della qualit� che della quantit�. Tali elementi devono consentire di desumere il fine dell'impresa. Nel momento in cui � presente un'organizzazione basta un singolo atto di gestione, in assenza di un'organizzazione � necessario il compimento reiterato di pi� atti di gestione, ossia l'esercizio sistematico. L'imprenditore commerciale cessa di conseguenza di essere tale quando non compie pi� alcun atto tipico dell'attivit� d'impresa o quando costui viene meno. La capacit� di agire dell'imprenditore commerciale[Torna su] Per esercitare un'attivit� imprenditoriale la legge richiede la capacit� di agire. Nei casi di incapacit� assoluta come per il minore e l'interdetto, ma anche per l'inabilitato, la legge consente a questi soggetti solo di poter continuare (se l'impresa � stata acquisita a titolo derivativo), non di intraprendere ex novo un'attivit� imprenditoriale. Esercizio che per� deve autorizzato dal Tribunale, previo parere del giudice tutelare. Solo il minore emancipato pu� intraprendere un'attivit� di impresa, se autorizzato dal Tribunale. Iscrizione nel registro delle imprese[Torna su] La principale peculiarit� della disciplina dell'imprenditore commerciale � rappresentata dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
L'iscrizione ha efficacia essenzialmente dichiarativa (tranne che nelle societ� di capitali, per le quali ha efficacia costitutiva), poich� serve a rendere opponibili ai terzi i fatti iscritti, sebbene all'imprenditore sia comunque riconosciuta la possibilit� di dimostrare che i terzi fossero a conoscenza di fatti non iscritti. Obbligo di tenuta delle scritture contabili[Torna su]
Tra gli obblighi previsti dalla legge a carico dell'imprenditore commerciale, di particolare rilievo � quello che prevede la tenuta dei libri e delle scritture contabili (art. 2214 c.c.). In base alla disciplina civilistica, infatti, l'imprenditore commerciale ha l'obbligo di tenere regolarmente:
Egli � tenuto, inoltre, a conservare in ordine, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute, nonch� copia dei documenti spediti. A norma dell'art. 2709 c.c., peraltro, i libri e le scritture contabili valgono a fare prova contro l'imprenditore (v., sul punto, la nostra guida alle scritture contabili). Ausiliari dell'imprenditore commerciale[Torna su]
Nello svolgimento della sua attivit�, l'imprenditore commerciale ha facolt� di farsi aiutare da altri soggetti, tra cui spicca la figura dell'institore. Questi, a norma dell'art. 2203 c.c., viene preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o anche di una sola sede secondaria o di uno specifico ramo d'impresa. L'institore � di solito un dipendente dotato di ampia autonomia, cui l'imprenditore delega i suoi poteri. Pi� limitati, invece, sono i poteri del procuratore (che non � un preposto) e dei commessi, per la cui analisi si rimanda alla nostra guida sugli ausiliari dell'imprenditore. Imprenditore commerciale e piccolo imprenditore: differenze[Torna su]
Non tutti i soggetti che esercitano attivit� d'impresa soggiacciono alla disciplina prevista per l'imprenditore commerciale. Si pensi al piccolo imprenditore, che non � soggetto agli obblighi di tenuta contabile e non pu� essere soggetto a fallimento. Inoltre, la sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha semplice valore di pubblicit� notizia e non di efficacia dichiarativa. Un capitolo a parte merita chi esercita le professioni intellettuali: a tali soggetti si applicano le disposizioni relative all'impresa, quando la professione sia esercitata nell'ambito di un'attivit� organizzata in forma di impresa. Quanto al fallimento dell'imprenditore commerciale, si rimanda alla nostra guida sul fallimento. |
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