|
Data: 29/07/2020 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
L'interesse primario nella responsabilità medica[Torna su]
Per la Corte di cassazione, come ribadito nella pronuncia n. 11599/2020 qui sotto allegata, quando le obbligazioni di diligenza professionale del medico non sono correttamente adempiute, a venire in rilievo come danno è la lesione del diritto alla salute, da intendersi come interesse primario presupposto a quello regolato contrattualmente. Non rileva, invece, il perseguimento delle leges artis nella cura del creditore, che è l'interesse strumentale che l'obbligazione è preposta a soddisfare. L'onere della prova[Torna su]
Da ciò discende che, se è dedotta una responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e dalla lesione del diritto alla salute, il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra l'aggravamento o l'insorgenza di una situazione patologica e la condotta del sanitario, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni. A fronte di tale prova, la parte debitrice è invece tenuta a dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è stata resa impossibile da una causa imprevedibile ed inevitabile. I protocolli previsti in ospedale non bastano[Torna su]
A tale ultimo proposito, come emerge chiaramente dalla pronuncia in commento, la semplice produzione dei protocolli previsti in ospedale non basta: si tratta di una documentazione non sufficiente a integrare la prova liberatoria, da parte della struttura sanitaria, che il danno lamentato dal paziente si è verificato per una causa a sé non imputabile. |
|