Data: 09/08/2020 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Una notte a settimana il bimbo può dormire dal papà

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La Cassazione con l'ordinanza n. 16125/2020 riconosce a un papà il diritto di trascorrere almeno una notte a settimana con il figlio di due anni, perché non è stato dimostrato che il bimbo subirebbe alcun pregiudizio. In casi come questi, nell'interesse del minore, deve essere garantita la bigenitorialità.

La Corte d'Appello accoglie infatti in parte il reclamo sollevato da un padre contro il decreto del Tribunale, riconoscendogli la possibilità di tenere il bambino con sé almeno una notte a settimana.

Il bambino manifesta disagio al momento del distacco dalla mamma

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La mamma, in disaccordo con la decisione, ricorre in Cassazione sollevando due motivi di ricorso:

  • con il primo si lamenta del fatto che la Corte abbia omesso di considerare il prioritario interesse del minore di soli due anni di età;
  • con il secondo invece si duole del fatto che la Corte abbia posto alla base della sua decisione solo le motivazioni legate alla tenerà età del bambino, omettendo di considerare, come emerso anche in sede di mediazione familiare, il disagio del minore quando viene distaccato dalla madre, tanto che il pernottamento con il padre è stato consigliato dopo il compimento dei tre anni.

Senza la prova di un pregiudizio per il minore va garantita la bigenitorialità

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La Cassazione con l'ordinanza n. 16125/2020 dichiara il ricorso inammissibile, dopo aver valutato congiuntamente i due motivi di ricorso avanzati dalla mamma.

Nel motivare la sua decisione gli Ermellini ribadiscono come il diritto di visita dei genitori di bambini in tenera età possa subire restrizioni solo se è nell'interesse del minore, anche se, nel perseguire tale interesse occorre sempre agire anche nel rispetto della bigenitorialità "inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole."

Nel caso di specie la Corte territoriale non ha rilevato ragioni ulteriori, se non la tenera età del bambino, per escludere a priori il diritto del padre di tenere il figlio con sé la notte. Non è stata fornita dalla madre la prova di un pregiudizio, anche solo potenziale, che il bambino subirebbe nel trascorrere la notte con il padre. Per questo il giudice di seconde cure ha ritenuto che, sia proprio nell'interesse del minore preservare il rapporto con il padre, per consentire la realizzazione di momenti fondamentali per la sua crescita.


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