Data: 01/08/2020 16:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Cosa sono i conferimenti

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I conferimenti sono i beni apportati da ogni socio alla societ� per consentire a quest'ultima di esercitare l'attivit� cui � destinata e raggiungere il proprio scopo.

Oltre a questa funzione pratica e immediata, i conferimenti hanno anche il fine di fungere da garanzia per i creditori, in quanto sono destinati a formare il capitale sociale.

Proprio per tale motivo, la disciplina normativa relativa ai conferimenti � particolarmente rigorosa e ci� � ancor pi� vero con riferimento alle societ� di capitali, nelle quali il capitale sociale rappresenta l'unico patrimonio su cui possono rivalersi i creditori (a differenza di quanto avviene nelle societ� di persone).

Oggetto del conferimento

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Ogni socio � tenuto a conferire il proprio apporto alla societ�, che pu� consistere, in generale, in qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica, come ad esempio:

  • denaro
  • crediti vantati verso terzi
  • propriet� o diritti di godimento su beni mobili, immobili o aziende
  • licenze su beni immateriali (ad es. brevetti)
  • partecipazioni in altre societ�
  • prestazioni d'opera o servizi

Conferimento di prestazione d'opera

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A seconda del tipo di societ�, varia l'ammissibilit� dei conferimenti sopra esaminati.

Ad esempio, nelle societ� per azioni non � possibile conferire la propria prestazione d'opera (cfr. art. 2342 c.c., ult. comma).

Ci� avviene perch�, in tale tipo di societ�, i conferimenti in natura o i crediti devono essere liberati subito al momento della sottoscrizione: va da s� che una prestazione lavorativa, invece, oltre a risultare di difficile valutazione economica, potrebbe essere fornita solo di volta in volta, nell'arco della vita della societ�.

Tale disposizione � un esempio di come la normativa relativa alle societ� di capitali sia improntata in maniera ancora pi� incisiva alla tutela della garanzia dei terzi creditori, poich� si prevedono solo conferimenti che siano in grado di dare immediata consistenza al capitale sociale.

Conferimenti in denaro

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Per la medesima ragione, anche la disciplina dei conferimenti in denaro � particolarmente stringente.

Infatti, nelle societ� di capitali � necessario versare subito, cio� sin dal momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, una somma pari al 25% dei conferimenti in denaro. La restante parte pu� costituire, quindi, oggetto di obbligazione da parte del socio.

Conferimenti di beni e di crediti

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Anche i conferimenti di beni in natura o di crediti rispondono a regole particolari, a tutela dell'integrit� del capitale sociale.

In particolare, chi conferisce un bene ha l'onere di sopportarne la garanzia per vizi e il rischio di perimento nei confronti degli altri soci.

Il conferimento di crediti, invece, comporta che il socio sia responsabile per l'insolvenza del debitore.

Regole particolari, inoltre, disciplinano il conferimento di beni nelle societ� di capitali, la cui disciplina prevede, di regola, la necessit� del deposito di una perizia di stima giurata.

Conferimenti e partecipazione sociale

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Il conferimento d� diritto al socio di ottenere la partecipazione sociale sotto forma di azioni o di una quota del capitale.

Solitamente, il valore del conferimento � proporzionale a quello della quota sociale, ma ci� pu� anche non accadere (es. nelle societ� di persone).

Nelle societ� di capitali, in ogni caso, in nessun caso il valore dei conferimenti pu� essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art. 2346 c.c., quinto comma).


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