Data: 15/01/2007 - Autore: Silvia Vagnoni
"Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai soggetti esposti ad inquinamento ambientale per il turbamento psichico connesso a tale pericolosa esposizione, anche in mancanza di una lesione all'integrit� psico-fisica, richiede innanzitutto la prova della rilevante gravit� dell'evento, in secondo luogo la prova di un effettivo turbamento psichico del soggetto e in terzo luogo la prova del nesso causale tra tale turbamento e l'evento danno". � quanto ha di recente stabilito la Corte di Cassazione (Sent. n. 23642/2006) respingendo il ricorso promosso da alcuni lavoratori i quali, impiegati in un cantiere ove erano esposti all'inalazione di polveri di amianto, deducevano che il loro patema d'animo, causato dalla consapevolezza della seria e concreta esposizione ultratrentennale all'agente inquinante, non potendo essere oggetto di accertamento o di riscontro medico legale, poteva essere desunto dai dati di comune esperienza. La Corte ha altres� chiarito che "la situazione di turbamento psichico, se non pu� formare oggetto di prova diretta, alla pari di qualsiasi altro stato psichico interiore del soggetto, pu� essere tuttavia desunta da altre circostanze di fatto esterne, quali ad esempio la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenza, disturbi del comportamento o altro. Pertanto il lavoratore che chiede il risarcimento dei danni per l'esposizione ad agenti patogeni, pur non avendo contratto alcuna malattia, non � liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico e questa prospettata situazione di sofferenza e disagio non pu� essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato".
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