Data: 05/08/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Riforma del processo civile: una spinta dall'Europa

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L'Italia ha l'occasione di mettere in campo una riforma organica per rendere più snello, efficace e rapido il processo civile. Il denaro del Recovery found è infatti subordinato anche all'elaborazione di riforme sulle quali l'Europa spinge da anni. L'Italia nel campo della giustizia, rispetto ad altri paesi europei, è il fanalino di coda per quanto riguarda il tempo medio necessario a definire le cause in ogni grado di giudizio e per l'arretrato che, nonostante i progressi degli ultimi anni, si fatica a smaltire completamente.

Idee per velocizzare i processi e smaltire l'arretrato

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Individuato il problema principale, ossia la lunghezza dei processi, che cosa si può fare per porvi rimedio e allineare la giustizia italiana ai parametri a cui aspira l'Europa?

Le idee sono tante, anche se le più incisive prevedono il rafforzamento delle procedure alternative di risoluzione delle controversie, la disincentivazione delle cause di modesto valore, la digitalizzazione del processo, l'applicazione di filtri più efficaci ai ricorsi in Cassazione e la soluzione legislativa delle cause seriali.

L'avvocato diventa istruttore

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Una delle principali novità che sicuramente interessa soprattutto gli avvocati è però quella che attribuisce a questi liberi professionisti poteri di tipo istruttorio.

Stando all'attuale versione dell'art. 2, lettera g) del disegno di legge 1662 all'esame della Commissione permanente Giustizia si vuole "prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata attività di istruzione stragiudiziale, consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile (confessione stragiudiziale), la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente."

Garanzie per le parti e utilizzabilità delle prove raccolte

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La disciplina della fase istruttoria stragiudiziale, sempre in base a quanto previsto dall'art. 2 del ddl deve però prevedere:

  • garanzie sia per le parti che per i terzi, anche per quanto riguarda la verbalizzazione delle dichiarazioni. Ai terzi deve essere data la possibilità di non rendere dichiarazioni e si devono prevedere misure finalizzate ad anticipare l'intervento del giudice ai fini della loro acquisizione;
  • la possibilità di utilizzare le prove acquisite nel giudizio che ha in tutto o in parte lo stesso oggetto e che viene iniziato o proseguito dopo l'esito negativo della negoziazione, salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione delle prove;
  • una maggiorazione del compenso per l'avvocato, non inferiore al 30%, anche per il successivo giudizio, se ha fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, a ameno che il giudice non rilevi la manifesta inutilità o il carattere abusivo dell'istruzione stragiudiziale.

Sanzioni per le parti e responsabilità dell'avvocato

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La norma prevede inoltre sanzioni penali per chi effettua dichiarazioni false e conseguenze processuali per chi non rende interrogatorio. Il giudice può tenere conto di queste condotte ai fini della determinazione delle spese. L'avvocato che invece in questa fase istruttoria commette degli abusi va incontro a responsabilità disciplinare.

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