Data: 08/08/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Ammenda di 30 euro per la madre che non fa frequentare le medie al figlio

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La sentenza n. 23488/2020 (sotto allegata) della Cassazione farà sicuramente riflettere perché assolve una madre che non ha fatto frequentare al figlio le scuole medie. La legge n. 212/2020 ha infatti inciso sulla formulazione dell'art. 731 c.p. che oggi punisce i genitori o chi, avendone l'autorità, non fa frequentare ai minori la sola scuola elementare. Ma vediamo come è iniziato tutto.

Una donna viene condannata dal Giudice di Pace alla pena dell'ammenda di 30 euro, per aver integrato con la propria condotta la fattispecie contemplata dall'art. 731 c.p. in quanto la stessa non ha fatto frequentare al figlio le scuole medie presso l'Istituto a cui era iscritto.

L'ammenda ex art. 731 c.p.

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La donna però impugna la sentenza del Giudice di Pace di fronte alla Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso. L'imputata fa presente che il dlgs n. 212/2010 ha eliminato dalla formulazione dell'art. 731 c.p la punizione dell'ammenda per chi non fa frequentare al figlio le scuole medie. L'ammenda di 30 euro è infatti inflitta solo a chi omette, senza giusto motivo, di far impartire o di impartire al proprio figlio l'istruzione elementare.

La legge punisce chi non fa frequentare le scuole elementari ai minori

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La Cassazione con la sentenza n. 23488/2020 accoglie il ricorso dell'imputata perché fondato.

Gli Ermellini ribadiscono infatti che: "l'inosservanza, da parte dell'esercente la potestà genitoriale, dell'obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato, in quanto il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, all. I, parte 52, ha abrogato l'art. 8 della legge n. 1859 del 1962, che estendeva l'applicazione delle sanzioni previste per l'inadempimento dell'obbligo di istruzione elementare, di cui all'art. 731 cod. pen., anche alle violazioni dell'obbligo scolastico della scuola media."

L'imputata quindi a ragione contesta l'ammenda irrogatagli dal Giudice di Pace. In base alla normativa vigente infatti si punisce solo chi, avendone l'autorità, non fa frequentare al minore la sola scuola elementare, come si evince chiaramente dall'attuale formulazione dell'art. 731 c.p ai sensi del quale: "Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30."

Obbligo d'istruzione scolastica fino a 16 anni

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E' necessario osservare tuttavia come l'art. 731 c.p strida palesemente con quanto previsto dal Decreto 22 agosto 2007 n. 139 contenente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" che nei primi tre commi dell'art. 1 così dispone:

"1. L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.

2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007."

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