Data: 07/08/2020 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Lancio di oggetti dal balcone: quali conseguenze?

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Maleducazione, inciviltà, incoscienza oppure semplice distrazione. Dietro il lancio di un oggetto dal balcone, pratica tanto diffusa quanto odiosa, si nascondono numerose possibilità, ma ciò che qui interessa sono le conseguenze a cui un simile gesto può condurre. In pochi, infatti, sanno che il rischio è anche quello di vedersi comminata una sanzione penale.
La norma di riferimento è l'art. 674 del codice penale (Getto pericoloso di cose) che punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".
Quello di cui all'art. 674 c.p. è un tipico reato contravvenzionale, punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa. Ciò significa che potrà risponderne chiunque abbia agito volontariamente o per semplice negligenza o leggerezza, pur senza la consapevolezza di arrecare danno o molestia ad altri.

Quando si configura il reato

Questa norma è posta a tutela della pubblica incolumità o sicurezza pubblica, ovvero l'interesse di prevenire pericoli più o meno gravi alle persone. Per questo il reato viene ritenuto sussistente qualora la cosa gettata o versata abbia una potenzialità nociva, ossia possa dirsi presumibilmente diretta ad imbrattare o molestare persone.
Nell'espressione "luoghi di pubblico transito", rientrano, non solo, i luoghi pubblici destinati al passaggio di un numero indeterminato di persone, ma anche i luoghi privati soggetti al transito di terzi estranei in numero indeterminato (Cass. n 2353/1989).

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La fattispecie configura, dunque, un reato di pericolo "per integrare il quale è sufficiente che la cosa gettata o versata o l'emissione di gas, vapori o fumi sia idonea a produrre almeno uno degli effetti previsti, non essendo necessario provare che tali effetti si siano effettivamente verificati" (cfr. Cass. n. 44458/2015).Non sarà dunque necessario che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone.

Le condotte punibili

Stante tali premesse, la giurisprudenza non ha mancato di condannare chi sia incorso nel gettito pericolo si cose. Ad esempio, (cfr. Cass. n. 9474/2018), è stato ritenuto colpevole il vicino di casa che, per "petulanza e altro biasimevole motivo" era solito disturbare la famiglia che abitava nell'appartamento sotto al su lanciando secchi d'acqua, carta straccia e mozziconi di sigaretta sul loro balcone, luogo dunque abitualmente frequentato dagli abitanti dell'appartamento.
Sanzionato anche l'incivile condomino che aveva lanciato nel giardino dell'inquilino al piano di sotto oggetti di qualsiasi tipo, inclusa una bottiglia, trasformando il luogo in un "un vero e proprio ricettacolo di rifiuti" (cfr. Cass. n. 44458/2015), come dimostrato dalle foto scattate dal vicino e dalle dichiarazioni dello stesso e di altri testimoni,
In altra occasione, è stata condannata una donna responsabile di aver gettato nel balcone dell'appartamento di sotto cenere e rifiuti corrosivi, come la candeggina (cfr. Cass. n. 16459/2013), ma nel reato è incorso anche il condomino che aveva gettato mozziconi dal balcone.
Altri atteggiamenti diffusi, e rischiosi, sono quelli di chi innaffia le piante facendo sversare l'acqua mista a terriccio negli appartamenti sottostanti o che, nell'intento di pulire il terrazzo dagli escrementi del proprio cane, fanno defluire gli stessi attraverso il foro di scarico nel fondo sottostante (cfr. Cass. n. 29614/2010).

Quando non si configura il reato

Tuttavia, essendo la norma tesa a tutelare la pubblica incolumità, la fattispecie di reato si configura quando è messa in pericolo l'incolumità di più persone o singoli individui. Non si configura la contravvenzione di getto pericoloso di cose, invece, qualora l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone.
I nocumenti meno gravi, dunque, non rientrano nella fattispecie esaminata. Si tratta di quelli in cui il danneggiamento riguarda esclusivamente delle "res", senza risvolti negativi sulle persone. In tali casi, pur essendo l'idoneità lesiva della condotta correlabile anche ad oggetti, essa non ha rilevanza penale e non si configura il reato di cui all'art. 674 del codice penale.
Si pensi, ad esempio, allo sbattimento dei tappeti o allo scuotimento delle tovaglie con la caduta di polvere o briciole, inidonei a causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice (Cass. n. 27625/2012). Tali condotte, però, possono comunque rilevare dal punto di vista civilistico con possibilità di ottenere un risarcimento per i danni materiali e morali subiti.

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