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Data: 08/08/2020 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Corruzione e concussione: aspetti comuni[Torna su]
Ad accomunare la corruzione e la concussione è, innanzitutto, la circostanza che sono entrambi delitti contro la pubblica amministrazione che possono essere commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio. Sia la concussione che la corruzione, inoltre, sono poste in essere per ottenere o farsi promettere per sé o per un terzo denaro o altra utilità. Differenza tra corruzione e concussione[Torna su]
La differenza tra corruzione e concussione risiede sostanzialmente nel fatto che, mentre la prima prevede la cooperazione della vittima, la concussione prevede la costrizione di quest'ultima. Tale elemento di differenziazione comporta, tra le alte cose, un diverso trattamento sanzionatorio per le due fattispecie delittuose, come vedremo meglio qui di seguito analizzandole nello specifico. La concussione[Torna su]
La concussione è il reato posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista dall'articolo 317 del codice penale, che è la disposizione che punisce tale fattispecie delittuosa, è quella della reclusione da sei a dodici anni. Vai alla guida Il reato di concussione ex art. 317 c.p. La corruzione[Torna su]
La corruzione si distingue in corruzione propria e corruzione impropria Corruzione propriaLa corruzione propria è punita dall'articolo 319 del codice penale e si ha quando il pubblico ufficiale (o, per effetto di quanto disposto dall'articolo 320, l'incaricato di un pubblico servizio) riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. La pena è quella della reclusione da sei a dieci anni. Corruzione impropriaLa corruzione impropria, invece, è punita dall'articolo 318 del codice penale e si ha quando il pubblico ufficiale (o, per effetto di quanto disposto dall'articolo 320, l'incaricato di un pubblico servizio) riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena è quella della reclusione da tre a otto anni. Vai alla guida Il reato di corruzione |
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