Data: 07/08/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Verbale di accertamento e valore probatorio

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Il verbale di accertamento, dotato di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale.

Per i dispositivi elettronici che rilevano il passaggio con il rosso, a differenza di quelle impiegate per accertare la violazione dei limiti di velocità, non è previsto che il verbale debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 16064/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda di un conducente a cui era stato elevato un verbale per violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, del C.d. S., per attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso.

Il giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale e analogamente aveva fatto il Tribunale ritenendo che l'opponente non avesse provato il difetto di funzionamento o manutenzione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione, che era stata regolarmente omologata. Anche il ricorso in Cassazione si risolve in un nulla di fatto per la conducente, ma la pronuncia è occasione per ribadire alcuni importanti principi.

Controllo e taratura T-Red

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In primis, i giudici fanno proprio l'orientamento che, in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, evidenzia come né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso (ex plurimis, Cass. n. 10458/2019).

La decisione della Corte Costituzionale n. 113/2015, richiamata dalla ricorrente, non viene rituenuta pertinente in quanto "riguarda le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità".

Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, non possa trarsi argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione,

Invece, "l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento". Debita prova che non è stata fornita nel caso in esame.

Verbale di accertamento documento fidefaciente

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Nel caso di specie, come precisato dal giudice a quo, nel processo verbale di accertamento si affermava che l'apparecchio rilevatore era stato debitamente omologato con i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel verbale è stato correttamente menzionato l'art. 201, comma 1 bis e 1- ter, lettera b), del Codice della Strada, che esclude, in tali casi, la contestazione immediata.

La Suprema Corte specifica che "la prova della violazione è costituita dal contenuto del verbale di contestazione, che costituisce documento fidefaciente delle circostanze constatate in remoto dall'agente accertatore".

Trattandosi di un atto pubblico dotato di efficacia probatoria privilegiata, ex art. 2700 c.c., "il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonchè della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante".

Le risultanze delle strumentazioni predette, conclude la Corte, sono suscettibili di prova contraria, che può essere fornita dall'opponente esclusivamente mediante la dimostrazione del difetto di funzionamento
del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto (ex multis Cass. Civ., sez. VI, 08/10/2014, n. 21269).

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

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