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Data: 12/08/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Genitore collocatario e volontà dei minori[Torna su] Una situazione familiare "significativamente compromessa" che giustifica l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali del Comune, considerato che l'affido a terzi soggetti rientra tra le facoltà rimesse al potere discrezionale del giudice. Inoltre, nonostante l'inadeguatezza dei genitori a prendersi cura delle figlie, a fronte della volontà espressa a più riprese dalle minori e delle possibili conseguenze, vista l'età e il rapporto tra le stesse e i genitori, va rispettata la loro volontà di preferire il collocamento presso uno di essi. Una decisione controbilanciata da quella di stabilire tempi di frequentazione sostanzialmente paritetici, nonché il mantenimento diretto e spese straordinarie divise tra i due al 50%. È quanto stabilito dal Tribunale di Cosenza nel decreto n. 5786/2020 (sotto allegato) che si è pronunciato nella vicenda che ha visto contrapposti una coppia di separati in relazione all'affidamento e collocamento della prole. Vicenda dalla quale è emersa una relazione particolarmente burrascosa tra gli ex, con effetti anche sulle due figlie, in regime di affido congiunto con collocamento presso la madre. Sulla decisione pesa la valutazione operata dal consulente tecnico, l'età delle minori (13 e 11 anni) e la reiterata volontà espressa dalle stesse che, se non tenuta in considerazione, "potrebbe portare ad effetti controproducenti e, addirittura, dannosi". I due genitori, invece, vengono descritti come inadeguati a garantire alle minori il normale sviluppo psico-fisico, ciò in ragione della persistente, attuale e difficilmente recuperabile situazione di entrambi, che non consente loro di proporsi come adeguate figure di riferimento genitoriale, troppo occupati a "farsi la guerra" che a preoccuparsi dei bisogni delle figlie. Da un lato, una madre non valutata come idonea ad accogliere, contenere e comprendere le figlie a causa del suo atteggiamento vittimistico che la fa percepire come debole e ambigua agli occhi delle stesse, dall'altra un padre che non fa nulla per ridimensionare l'atteggiamento irrispettoso delle ragazze verso la madre e anzi la denigra a sua volta. Affidamento ai servizi sociali[Torna su] Una situazione familiare "significativamente compromessa" che dunque porta alla decisione del Tribunale, maggiormente rispondente all'interesse delle minori, dell'affidamento delle stesse ai Servizi Sociali del Comune, considerato che l'affido a terzi soggetti rientra tra le facoltà, rimessa al potere discrezionale del giudice, già prevista dall'art. 155, sesto comma, c.c. nel vecchio testo e non venuto meno a seguito delle novelle 54/2006 e 219/2012 stante la riserva generale di cui all'art. 337-ter del codice civile. Tale misura "si rende necessaria quando occorra superare difficoltà manifestate dai genitori nello esercizio delle funzioni genitoriali, benché il loro livello di inadeguatezza non sia così elevato, almeno per entrambi, da dare causa alla decadenza ex art. 330 c.c.". Saranno dunque i servizi sociali ad attivarsi perché gli incontri tra le ragazze e il genitore non collocatario avvengano regolarmente, riferendo al Giudice eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero insorgere. Tuttavia, non potendosi protrarre a tempo indeterminato i provvedimenti temporanei di affidamento allo Stato adottabili in una situazione di urgente necessità (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, n. 40311/2019) il giudice dispone che entro il 31 dicembre 2020, i servizi sociali predispongano una relazione al fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'affidamento delle minori agli stessi. Collocamento prevalente presso il padre[Torna su] Condividendo le conclusioni a cui è giunto il nominato C.T.U., il giudice decide di collocare prevalentemente le minori presso il padre, soluzione che appare non quella più ideale per la crescita e lo sviluppo emotivo delle minori, ma solo quella "meno peggio". Sul punto si tiene conto della volontà espressa dalle ragazze, non coartate dal padre, in particolare una delle due che ha manifestato un contrasto più accentuato con la madre rispetto all'altra che, però, ha ribadito di non volersi separare dalla sorella. Tenuto conto dell'età delle sorelle, rispettivamente 13 e 11 anni, si ritiene che "qualsiasi intervento di natura coatta, cioè che non tenga conto della volontà delle due ragazzine, potrebbe portare ad effetti controproducenti e, addirittura, dannosi". Tuttavia, appare necessario che le figlie abbiano comunque con la madre un rapporto equilibrato e costante e, per questo, il Tribunale predispone un calendario degli incontri che renda loro possibile la frequentazione della madre in maniera assolutamente significativa. Infine, avuto riguardo al calendario di visite pressochè paritetico presso entrambi i genitori, il giudice decide che questi provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie, quando saranno con loro, mentre le spese straordinarie nell'interesse delle minori saranno sostenute in misura paritaria dai genitori, previo accordo in ordine alle stesse, salvo l'urgenza.
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