Data: 09/08/2020 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Procura alle liti invalida

[Torna su]

La Cassazione con la sentenza n. 16252/2020 (sotto allegata) afferma l'importante principio secondo cui, in base alla nuova formulazione dell'art 182 c.p.c la procura alle liti è sempre sanabile, perfino quando è assente, in quanto il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza in giudizio è obbligato a concedere un termine per il rilascio o la rinnovazione della stessa.

Principio emesso a conclusione di un giudizio che prende le mosse nel momento in cui un lavoratore si oppone al licenziamento da parte dell'azienda datrice. La Corte d'appello accoglie l'eccezione sollevata dal datore di lavoro relativa al difetto dello ius postulandi. Nella procura, dopo le parole "nel presente procedimento" seguono "di fallimento". Per il giudice di secondo grado questa formulazione rende invalida la procura e non sanabile perché riferita ad altro procedimento.

Sanatoria della procura alle liti

[Torna su]

In Cassazione però il lavoratore solleva i seguenti motivi di ricorso.

  1. Con il primo si lamenta del fatto che la Corte non abbia esposto le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
  2. Con il secondo contesta la decisione della Corte di aver ritenuto invalida la procura alle liti contenente l'espressione "di fallimento" dopo le parole "presente procedimento" senza indagare sulla "comune intenzione delle parti".
  3. Con il terzo contesta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio come l'assistenza dei procuratori innanzi alla Dtl di Modena.
  4. Con il quarto si duole del fatto che la Corte abbia ritenuto inammissibile la sanatoria della procura alle liti, considerata viziata ovvero inesistente.

Il difetto della procura alle liti è sempre sanabile

[Torna su]

La Corte di cassazione con la sentenza n. 16252/2020 accoglie il quarto motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, lo esamina per primo e per ragioni di carattere temporale applica la formulazione dell'art. 182 c.p.c come modificato dalla legge n. 69/2009, visto che il giudizio è stato instaurato il 10 ottobre del 2016.

L'attuale formulazione dell'art. 182 c.p.c dispone infatti che: "1. Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. 2. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione."

Dalla formulazione della norma emerge chiaramente che i vizi della procura sono sanabili attraverso l'assegnazione di un termine da parte del giudice. La sanatoria riguarda tanto i casi di assenza totale della procura quanto quelli in cui si deve procedere alla sua rinnovazione. Del resto la giurisprudenza della Cassazione in diverse occasioni ha chiarito che quando la procura è assente il giudice è tenuto ad invitare la parte a produrre l'atto mancante, invito che può essere fatto anche in appello, ritenendo la costituzione invalida solo se l'invito resta infruttuoso. Non rileva neppure, come hanno precisato le SU, la causa del difetto. Il giudice deve comunque assegnare un termine alla parte per provvedere, se non lo ha già fatto di sua iniziativa.

Erra quindi la Corte d'Appello nel ritenere la procura alle liti inesistente, anche perché il giudice può sempre porre rimedio al difetto, persino quando la procura manca del tutto. Nel caso di specie poi la procura non solo non mancava dei requisiti minimi, ma non aveva neppure difetti tali da poterla considerare inesistente e insanabile.

La Corte conclude quindi affermando il seguente principio di diritto: "L'art. 182, comma 2 c.p.c nella formulazione introdotta dall'art 46, comma 2, l n. 69 del 2009, trova applicazione anche qualora essa venga reputata mancante, in quanto, pur essendo allegata all'atto cui si riferisce e formulata con riferimento al presente procedimento contenga, altresì, il richiama testuale ad altro giudizio."

Leggi anche La procura generale alle liti


Tutte le notizie