Data: 09/08/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi

Assegnazione temporanea: cosa dice la legge

In questa materia la disposizione normativa è semplice e lineare.
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.

Le ragioni ostative all'accoglimento della domanda

L'amministrazione non può sempre negare il beneficio dell'assegnazione temporanea.
Le ragioni ostative all'accoglimento della domanda ex art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001 non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o in generiche esigenze della sede di attuale appartenenza, ma devono essere eccezionali, ossia prevalenti rispetto al bisogno assistenziale ex art. 31 Costituzione, come la motivazione di un diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza.

Il bisogno assistenziale ex art. 31 della Costituzione

Secondo la norma in questione, la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

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