Data: 09/08/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi

Assegnazione temporanea: cosa dice la legge

In questa materia la disposizione normativa � semplice e lineare.
Il genitore con figli minori fino a tre anni di et� dipendente di amministrazioni pubbliche pu� essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivit� lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.

Le ragioni ostative all'accoglimento della domanda

L'amministrazione non pu� sempre negare il beneficio dell'assegnazione temporanea.
Le ragioni ostative all'accoglimento della domanda ex art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001 non possono consistere in semplici difficolt� organizzative rispetto al personale disponibile o in generiche esigenze della sede di attuale appartenenza, ma devono essere eccezionali, ossia prevalenti rispetto al bisogno assistenziale ex art. 31 Costituzione, come la motivazione di un diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalit� del militare istante e alla conseguente sua insostituibilit� nel reparto di provenienza.

Il bisogno assistenziale ex art. 31 della Costituzione

Secondo la norma in questione, la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternit�, l'infanzia e la giovent�, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

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