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Data: 09/08/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Assegnazione temporanea: cosa dice la legge[Torna su] In questa materia la disposizione normativa è semplice e lineare. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali. Le ragioni ostative all'accoglimento della domanda[Torna su] L'amministrazione non può sempre negare il beneficio dell'assegnazione temporanea. Le ragioni ostative all'accoglimento della domanda ex art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001 non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o in generiche esigenze della sede di attuale appartenenza, ma devono essere eccezionali, ossia prevalenti rispetto al bisogno assistenziale ex art. 31 Costituzione, come la motivazione di un diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza. Il bisogno assistenziale ex art. 31 della Costituzione[Torna su] Secondo la norma in questione, la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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