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Data: 11/08/2020 17:00:00 - Autore: Giuseppe SimeoneLa legislazione d'urgenza[Torna su] È necessaria una premessa. L'Italia è una Repubblica Parlamentare. Ciò significa che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (il Parlamento), come è espressamente previsto dall'art. 70 della Costituzione. Il procedimento di formazione di una legge può essere sintetizzato nel modo che segue: - presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa); - approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima; - trasmissione del testo all'altra Camera e sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finché non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione; - promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame); - pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e successiva sua entrata in vigore. Va da sé che i tempi necessari per l'entrata in vigore di una nuova legge sono piuttosto lunghi. Tuttavia, il Governo, quando sussistono situazioni straordinarie di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge (i decreti legge), i quali devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni dalla loro pubblicazione (art. 77 Costituzione). In tal caso, è evidente che l'entrata in vigore di un provvedimento avente forza di legge richiede molto meno tempo dell'iter ordinario. Lo stato di emergenza[Torna su] Fatta questa premessa, lo "stato di emergenza" è una dichiarazione ufficiale emanata, tramite un decreto legislativo approvato da un atto parlamentare, da un governo che constata l'esistenza di un pericolo imminente che minaccia l'intero Paese. La dichiarazione di stato di emergenza solitamente avviene quando si verifica un disastro naturale, durante periodi di disordini civili o a seguito di una dichiarazione di guerra. La pandemia da coronavirus è paragonabile alle situazioni di cui sopra, giustificando lo stato di emergenza. Conseguenze ed effetti[Torna su] A seguito della proclamazione dell'emergenza si procede alla modifica dello "stato di diritto" in "stato d'eccezione". Ciò non ha effetti negativi sui cittadini, sulle attività lavorative, né tantomeno comporta un nuovo lockdown. Tale modifica, al contrario, consente di adottare in tempi rapidi provvedimenti per far fronte alle emergenze. Poiché andiamo incontro ad un periodo di incertezza, non sapendo se e quando i contagi aumenteranno, quando sarà disponibile un vaccino efficace, come avverrà la ripresa dell'attività scolastica ed universitaria, ecc., la proroga dello stato di emergenza è, ad avviso dello scrivente, indispensabile perché consente al Consiglio dei Ministri, ai singoli Ministri e al presidente del Consiglio di adottare provvedimenti (decreti legge o dpcm) con forza di legge necessari per fronteggiare situazioni emergenziali, con tempi molto più rapidi rispetto a quelli richiesti dal procedimento ordinario di formazione di una legge. Il paragone con gli altri Stati[Torna su] Sbaglia chi paragona l'Italia ad altri Paesi e si chiede perché solo da noi sia stato prorogato lo stato di emergenza nonostante l'attuale basso numero di contagi. L'Italia, come già detto, è una Repubblica Parlamentare e la funzione legislativa è esercitata dal Parlamento. La Germania è una Repubblica Federale, la Francia una Repubblica Presidenziale, la Spagna e l'Inghilterra Monarchie Parlamentari, con la conseguenza che il procedimento di formazione di una legge in questi Paesi è differente dal nostro. Avv. Giuseppe Simeone Tutti i miei articoli qui: https://www.facebook.com/corrodiritto |
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