Data: 10/08/2020 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

La natura della responsabilità della casa di cura

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Con la sentenza n. 557/2020 (qui sotto allegata), il Tribunale di Crotone ha distinto le ipotesi in cui una casa di cura sia responsabile nei confronti del paziente da quelle in cui la responsabilità medica sia fatta valere dai parenti di questo, rilevandone la diversa natura.

Obblighi della casa di cura nei confronti del paziente

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Per il giudice, in particolare, il principio in base al quale tra il paziente e la casa di cura si instaura un rapporto che ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive trova applicazione esclusivamente con riferimento ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della cd. vittima primaria.

Solo nei suoi confronti, infatti, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, indipendentemente dal fatto che a farsene carico sia il paziente, l'assicuratore, il servizio sanitario nazionale o un altro ente, a carico della casa di cura sorgono gli obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico e di apprestamento di tutte le misure necessarie anche a fronteggiare eventuali emergenze (oltre che quelli "alberghieri").

Responsabilità medica nei confronti del paziente

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Per il Tribunale di Crotone è proprio in ragione di ciò che la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente deve ritenersi di natura contrattuale, conseguendo o all'inadempimento delle obbligazioni gravanti direttamente su di essa (e quindi ex art. 1218 c.c.) o all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta da un medico o un altro sanitario quale suo ausiliario, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Responsabilità medica nei confronti dei parenti

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La casa di cura non è invece legata da alcun rapporto contrattuale con i parenti dell'eventuale paziente deceduto, né un simile legame sussiste tra questi ultimi e il personale medico che opera presso il predetto ente.

Di conseguenza, l'eventuale responsabilità della casa di cura nei confronti delle cc.dd. vittime secondarie non è contrattuale ma extracontrattuale e, quindi, il risarcimento dei danni patiti dai parenti iure proprio va chiesto e dimostrato ai sensi degli articoli 2049 e 2043 c.c.


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