Data: 21/06/2022 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Riforma ordinamento giudiziario e CSM

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Nuove regole e legge elettorale, separazione delle funzioni, divieto di porte girevoli magistratura-politica, e riduzione dei fuori ruolo. Sono i punti chiave della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario e CSM, approvata in via definitiva dal Senato il 16 giugno 2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno 2022 (legge n. 71/2022 sotto allegata).
Ricordiamo che la la riforma dell'ordinamento giudiziario è stata presentata nel corso del Governo Conte II e quando si è verificato il cambio di Governo, la Ministra della Giustizia Cartabia ha costituito una specifica commissione di studio per modificare il testo. Il testo della Riforma è suddiviso in sei capi:
  • capo I: riforma ordinamentale della magistratura;
  • capo II: riforma dell'ordinamento giudiziario;
  • capo III: eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione delle elezioni e di incarichi di governo a livello nazionale, regionale e locale;
  • capo IV: riforma del Consiglio Superiore della Magistratura;
  • capo V: ordinamento militare;
  • capo VI: disposizioni finanziarie e finali.

Revisione ordinamentale della magistratura

Cambiano i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, viene rivisto il numero degli incarichi semidirettivi, i criteri di accesso alle funzioni di legittimità, così come del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.

Previsto il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Trasparenza e rigore nelle valutazioni della professionalità, con la valorizzazione del merito. Riformata a tal fine anche la modalità di valutazione della professionalità dei magistrati e viene istituito il fascicolo per la valutazione del magistrato, di cui tenere conto anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi.

Semplificato il meccanismo di accesso in magistratura, consentendo ai laureati in giurisprudenza di svolgere il tirocinio formativo, con successivo accesso alla Scuola Superiore della Magistratura. Ridotte a tre le prove scritte e le materie orali per l'accesso in magistratura, conservando quelle più importanti ossi diritto civile, penale e amministrativo, procedura civile e penale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto della crisi e dell'insolvenza, diritto dell'unione europea e odinamento giudiziario. Resta anche il colloquio in una lingua straniera.

Riordinata la disciplina del fuori ruolo in relazione ai magistrati ordinari, contabili e amministrativi. Il magistrato in particolare potrà essere posto fuori ruolo solo dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 10 anni. Rientrando dopo 5 anni di fuori ruolo non potrà essere nuovamente collocato fuori ruolo se non dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 3 anni. Collocamento fuori ruolo consentito se l'incarico corrisponde a un interesse dell'amministrazione.

Massimario e ruolo della Cassazione

Innova radicalmente la disciplina dei magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, con la conferma della attuale pianta organica composta da 67 magistrati. Riformati però i requisiti necessari di accesso: terza valutazione di professionalità, non meno di 8 anni di esercizio effettivo di funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado e capacità di analisi valutata dalla Commissione del CSM.
La metà dei componenti dell'ufficio del Massimario potranno essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
Apportate modifiche all'ordinamento giudiziario (durata quadriennale delle tabelle) in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione (distribuzione equa dei carichi di lavoro) di incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio.
Per i magistrati di prima assegnazione il trasferimento ad altra sede è subordinato ad un periodo minimo di permanenza di 3 anni.
Ampliati i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati se lo stato di infermità è stato accertato.
Innovata la materia degli illeciti disciplinari attraverso la previsione di nuove figure come l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti o la violazione delle regole che disciplinano il rapporto con i mezzi di informazione.
Introdotti però anche i nuovi istituti della estinzione dell'illecito e della riabilitazione per i magistrati, che avviene, in base al tipo di provvedimento disciplinare intrapreso, con il decorso di un determinato periodo di tempo a condizione che il magistrato consegua una valutazione positiva della professionalità.
Prevista poi la regola del passaggio da magistratura giudicante a requirente una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione. Novità in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica e modifiche finalizzate a rendere più celere la definizione delle controversie.

Magistrati e politica: divieto di porte girevoli

Per quanto riguarda l'accesso dei magistrati all'attività politica e il ritorno degli stessi all'attività giudiziaria la riforma introduce specifiche disposizioni in materia di eleggibilità e di assunzione di cariche politiche o di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati.
I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non sono eleggibili a cariche di governo nazionali, regionali o locali se prestano o hanno prestato nei tre anni precedenti servizio presso uffici che hanno giurisdizione, anche parziale, nella stessa regione in cui è compresa la circoscrizione elettorale.
Durante il mandato elettivo o lo svolgimento di altri incarichi di governo nazionali, regionali o locali il magistrato deve essere collocato in aspettativa e fuori ruolo e conservano il trattamento economico in godimento ma non possono cumularlo con l'indennità corrisposta per la carica a meno che non decidano di scegliere solo l'indennità di carica.
Dopo la cessazione di mandati elettivi, concluso il mandato, se non hanno ancora maturato l'età per la pensione, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio dei Ministro. In alternativa possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno e svolgere funzioni non giurisdizionali, fatta salva l'assunzione di incarichi fuori ruolo presso l'avvocatura dello Stato o altre PA:

Quanto all'efficacia temporale delle nuove disposizioni sul ricollocamento dei magistrati che hanno cessato i mandati elettivi, così come quelli non elettivi di cui all'art. 20, la riforma prevede che queste non si applicheranno alle cariche in corso di svolgimento all'entrata in vigore della legge, ma in relazione agli incarichi assunti dopo che le riforma sarà entrata in vigore.

Vedi anche Riforma CSM

Revisione composizione CSM

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Profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo, al fine di assicurare al meglio la realizzazione dei valori enunciati dalla Carta costituzionale come propri dell'ordine giudiziario.

Tornano a essere 30 i componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui 20 magistrati ordinari e 10 eletti dal Parlamento.
Per la validità delle deliberazione sarà necessaria la presenza di 14 togati e 7 laici. Sale a 5 il numero dei supplenti della Commissione disciplinare del CSM e la presidenza della sezione dura per l'intera durata della consiliatura.
La segreteria del Consiglio superiore della magistratura viene posta alle dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del CSM. All'ufficio studi il compito di stipulare contratti di collaborazione con esterni.
Il sistema elettorale per la nomina dei componenti 20 togati prevede un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione e infine un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione.

Le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi.
Si interviene poi sulla disciplina dello scrutinio, dell'assegnazione dei seggi, della sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, delle indennità per i membri eletti dal Parlamento e del ricollocamento in ruolo dei componenti togati una volta cessato l'incarico.

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