Data: 11/08/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Chiarimenti dell'Agenzia sul Superbonus 110%

Con la circolare n. 24 datata 8 agosto 2020 (sotto allegata) arrivano dell'Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti sul Superbonus previsto e disciplinato dal Decreto Rilancio. Il provvedimento chiarisce nel dettaglio chi sono i destinatari della misura, come effettuare la comunicazione dell'opzione per chi sceglie il contributo o lo sconto, quali spese rientrano nel Superbonus e cosa possono fare i fornitori e i cessionari con il credito d'imposta.

Ambito soggettivo del Superbonus 110%

Una delle precisazioni più interessanti della circolare n. 24 riguarda i soggetti beneficiari del superbonus previsto dal Decreto Rilancio. Possono infatti beneficiare dell'agevolazione fiscale i seguenti soggetti:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, ferme restando le detrazioni per le opere eseguite sulle parti comuni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) o enti con finalità similari per interventi realizzati su edifici di loro proprietà o che gestiscono per conto dei comuni a condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per questi soggetti il bonus è previsto anche per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per le opere compiute su immobili in loro possesso o assegnati in godimento ai soci;
  • particolari Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • specifiche associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • "comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle "configurazioni" limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti".

Superbonus 110% anche per familiari e conviventi

Per quanto riguarda in particolare le persone fisiche, la circolare n. 24 specifica che possono beneficiare del Superbonus anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, come il coniuge, il componente dell'unione civile, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi di fatto che sostengono le spese per i lavori rientranti nel Superbonus. Detrazione spettante a tali soggetti purché:

convivano con il possessore o il detentore dell'immobile nel momento in cui hanno inizio i lavori o quando vengono sostenute le spese;

le spese facciano riferimento a interventi realizzati su un immobile che può anche essere diverso dall'abitazione principale, ma in cui deve svolgersi la convivenza. Non occorre che i familiari siano titolari di un contratto di comodato, l'importante è che convivano con il detentore o il possessore e che tale condizione risulti da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La detrazione spetta infine anche al promissario acquirente che sia già stato immesso nel possesso dell'immobile in virtù di un contratto preliminare già stipulato e registrato.

Le regole per imprenditori, autonomi e professionisti

La circolare fornisce anche importanti chiarimenti per quanto riguarda le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o che svolgono un'arte o una professione. Per loro la detrazione è prevista se "le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Limitazione che riguarda solo gli interventi realizzati su unità immobiliari. I soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono infatti fruire del Superbonus se sostengono spese per interventi su parti comuni di edifici in condominio, se partecipano alla ripartizione degli oneri in qualità di condòmini.

Condizioni per i condomìni

I condomìni fruiscono della detrazione per le seguenti opere:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell'involucro dell'edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli centralizzati.

Per parti comuni la circolare chiarisce che occorre fare riferimento all'art. 1117 c.c. il quale ricomprende in questa categoria il suolo su cui sorge l'edificio, i tetti, i lastrici solari, le installazioni, i manufatti di ogni tipo che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, il riscaldamento e similari fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Il singolo condòmino beneficia della detrazione per i lavori sulle parti comuni dell'immobile, in ragione dei millesimi di proprietà o dei criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 c.c. e seguenti.

Stesse regole per quanto riguarda i condomini minimi. In questo caso però, non è necessario fornire il codice fiscale del condominio, è sufficiente quello di uno dei condomini, che si occuperà di dare corso ai vari adempimenti richiesti per la detrazione.

Il Superbonus infine non si applica agli interventi eseguiti sulle parti comuni a due o più unità immobiliari accatastate distintamente di un edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Spese rientranti nel Superbonus

La circolare chiarisce anche quali spese rientrano nella detrazione.Si tratta ovviamente di esborsi collegati alla realizzazione dell'intervento la cui detraibilità è condizionata dalla realizzazione effettiva delle opere. In esse vi rientrano le seguenti voci:

  • acquisto dei materiali;
  • spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione;
  • progettazione;
  • perizie e sopralluoghi;
  • installazione di ponteggi;
  • smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
  • Iva (quando non sono presenti le condizioni per la detrazione);
  • imposta di bollo e diritti per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi;
  • tassa per l'occupazione del suolo pubblico sostenuta per disporre dell'area pubblica necessaria ad eseguire i lavori.

La comunicazione per beneficiare di sconto e detrazione

Il decreto rilancio prevede la possibilità per i destinatari della misura di poter optare, in alternativa alla detrazione:

  • di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e di importo non superiore allo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi alle opere agevolate;
  • per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà da parte di questi di poterli cedere successivamente.

La comunicazione dell'opzione, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione (sotto allegate) del relativo modulo (sotto allegato), per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate solo in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda i termini della presentazione è necessario provvedere all'invio entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostengono le spese e per quelle sostenute nel 2020 la comunicazione è trasmissibile dal 15 ottobre 2020.

Istruzioni per cessionari e fornitori

Nel caso in cui il destinatario della detrazione eserciti il diritto di opzione, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta solo in compensazione "sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario."

Il credito d'imposta viene fruito a partire dal giorno 10 del mese successivo al corretto ricevimento della comunicazione e in ogni caso non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa le spese. Cessionari e fornitori a loro volta possono cedere ad altri soggetti i crediti d'imposta, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, dal giorno 10 del mese successivo a quello di corretta ricezione della comunicazione. Il credito può essere ceduto anche dai successivi cessionari.

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