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Data: 11/08/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]()
Chiarimenti dell'Agenzia sul Superbonus 110%[Torna su]
Con la circolare n. 24 datata 8 agosto 2020 (sotto allegata) arrivano dell'Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti sul Superbonus previsto e disciplinato dal Decreto Rilancio. Il provvedimento chiarisce nel dettaglio chi sono i destinatari della misura, come effettuare la comunicazione dell'opzione per chi sceglie il contributo o lo sconto, quali spese rientrano nel Superbonus e cosa possono fare i fornitori e i cessionari con il credito d'imposta. Ambito soggettivo del Superbonus 110%[Torna su]
Una delle precisazioni pi� interessanti della circolare n. 24 riguarda i soggetti beneficiari del superbonus previsto dal Decreto Rilancio. Possono infatti beneficiare dell'agevolazione fiscale i seguenti soggetti:
Superbonus 110% anche per familiari e conviventi[Torna su]
Per quanto riguarda in particolare le persone fisiche, la circolare n. 24 specifica che possono beneficiare del Superbonus anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, come il coniuge, il componente dell'unione civile, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi di fatto che sostengono le spese per i lavori rientranti nel Superbonus. Detrazione spettante a tali soggetti purch�: convivano con il possessore o il detentore dell'immobile nel momento in cui hanno inizio i lavori o quando vengono sostenute le spese; le spese facciano riferimento a interventi realizzati su un immobile che pu� anche essere diverso dall'abitazione principale, ma in cui deve svolgersi la convivenza. Non occorre che i familiari siano titolari di un contratto di comodato, l'importante � che convivano con il detentore o il possessore e che tale condizione risulti da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La detrazione spetta infine anche al promissario acquirente che sia gi� stato immesso nel possesso dell'immobile in virt� di un contratto preliminare gi� stipulato e registrato. Le regole per imprenditori, autonomi e professionisti[Torna su]
La circolare fornisce anche importanti chiarimenti per quanto riguarda le persone fisiche che esercitano attivit� d'impresa o che svolgono un'arte o una professione. Per loro la detrazione � prevista se "le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:
Limitazione che riguarda solo gli interventi realizzati su unit� immobiliari. I soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono infatti fruire del Superbonus se sostengono spese per interventi su parti comuni di edifici in condominio, se partecipano alla ripartizione degli oneri in qualit� di cond�mini. Condizioni per i condom�ni[Torna su]
I condom�ni fruiscono della detrazione per le seguenti opere:
Per parti comuni la circolare chiarisce che occorre fare riferimento all'art. 1117 c.c. il quale ricomprende in questa categoria il suolo su cui sorge l'edificio, i tetti, i lastrici solari, le installazioni, i manufatti di ogni tipo che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, il riscaldamento e similari fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di propriet� esclusiva dei singoli cond�mini. Il singolo cond�mino beneficia della detrazione per i lavori sulle parti comuni dell'immobile, in ragione dei millesimi di propriet� o dei criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 c.c. e seguenti. Stesse regole per quanto riguarda i condomini minimi. In questo caso per�, non � necessario fornire il codice fiscale del condominio, � sufficiente quello di uno dei condomini, che si occuper� di dare corso ai vari adempimenti richiesti per la detrazione. Il Superbonus infine non si applica agli interventi eseguiti sulle parti comuni a due o pi� unit� immobiliari accatastate distintamente di un edificio posseduto da un unico proprietario o in compropriet� fra pi� soggetti. Spese rientranti nel Superbonus[Torna su]
La circolare chiarisce anche quali spese rientrano nella detrazione.Si tratta ovviamente di esborsi collegati alla realizzazione dell'intervento la cui detraibilit� � condizionata dalla realizzazione effettiva delle opere. In esse vi rientrano le seguenti voci:
La comunicazione per beneficiare di sconto e detrazione[Torna su]
Il decreto rilancio prevede la possibilit� per i destinatari della misura di poter optare, in alternativa alla detrazione:
La comunicazione dell'opzione, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione (sotto allegate) del relativo modulo (sotto allegato), per gli interventi eseguiti sulle unit� immobiliari e sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate solo in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda i termini della presentazione � necessario provvedere all'invio entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostengono le spese e per quelle sostenute nel 2020 la comunicazione � trasmissibile dal 15 ottobre 2020. Istruzioni per cessionari e fornitori[Torna su]
Nel caso in cui il destinatario della detrazione eserciti il diritto di opzione, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta solo in compensazione "sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario." Il credito d'imposta viene fruito a partire dal giorno 10 del mese successivo al corretto ricevimento della comunicazione e in ogni caso non prima del 1� gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa le spese. Cessionari e fornitori a loro volta possono cedere ad altri soggetti i crediti d'imposta, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, dal giorno 10 del mese successivo a quello di corretta ricezione della comunicazione. Il credito pu� essere ceduto anche dai successivi cessionari. Leggi anche: - Superbonus 110%: varati i decreti attuativi |
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