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Data: 11/08/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Scritture contabili, accertamento e conservazione[Torna su]
Con l'ordinanza n. 16752/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che fino a quando è in corso un accertamento fiscale il contribuente ha l'onere di fornire la documentazione contabile relativa all'anno di imposta oggetto di contestazione, senza la possibilità di invocare l'obbligo di conservazione decennale contenuto nell'art. 2220 c.c. Concetto che viene ribadito al termine di una vicenda che ha inizio nel momento in cui una s.r.l riceve un avviso di accertamento relativo all'Ires e ad altre imposte del 2004, con cui l'Agenzia contesta l'indeducibilità delle quote di ammortamento derivanti dall'acquisto di fabbricati e maggiori ricavi derivanti da canoni di locazioni non contabilizzati. La società contribuente decide quindi d'impugnare l'atto di fronte alla C.T.P, contestando l'indeducibilità delle quote di ammortamento in quanto il termine di conservazione della documentazione contabile è di 10 anni, mentre l'Agenzia pretendeva la produzione di documenti più risalenti nel tempo, facendo inoltre presente che i canoni di locazione non erano stati riscossi a causa della morosità dei conduttori. La C.T.P accoglie il ricorso solo in parte, annulla l'accertamento in relazione alle quote di ammortamento, confermandolo per la parte restante. L'Agenzia delle Entrate appella la decisione innanzi alla CTR, ribadendo che le scritture contabili devono essere conservate per un termine superiore ai 10 anni. L'art. 22 del DPR n. 600/1973 al comma 2 stabilisce infatti che: "Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice." La s.r.l propone appello incidentale per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento anche relativamente ai canoni di locazioni non dichiarati. La C.T.R, pur constatando la correttezza delle affermazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito all'obbligo di conservazione delle scritture contabili osserva che nel caso di specie si sono verificate delle circostanze particolari, che giustificano il rigetto di entrambe le impugnazioni, anche perché parte della documentazione in passato è già stata prodotta ed esaminata dall'Agenzia. I documenti vanno conservati per più di 10 anni?[Torna su]
L'Agenzia a questo punto ricorre in Cassazione perché la C.T.R ha ritenuto erroneamente provata da parte della S.r.l l'indeducibilità delle quote di ammortamento delle spese sostenute per i fabbricati, nonostante la mancata produzione delle scritture. Le scritture contabili vanno conservate fino a quando l'accertamento non è definito[Torna su]
La Cassazione con l'ordinanza n. 16752/2020 accoglie il ricorso dell'Agenzia perché il comma 2 dell'art. 22 richiede l'obbligo di conservare le scritture contabili oltre il termine decennale contenuto nell'art. 2220 c.c. quando gli accertamenti non sono definiti.La norma è infatti una disposizione speciale che detta una regola diversa rispetto a quella del codice civile, che prevale sul termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c. Del resto la Cassazione si è già espressa sul punto affermando che: "l'interesse fiscale esige che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell'ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili."
A tale fine quindi il contribuente "ha l'onere di fornire in giudizio, in caso di impugnazione della rettifica adottata dall'Ufficio, idonea documentazione giustificativa, né può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture oltre 10 anni (art. 2220 c.c.). Leggi anche Le scritture contabili |
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