Data: 13/08/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Divieto di portare la figlia alle adunanze dei Testimoni di Geova

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Il Tribunale di Pesaro revoca il divieto imposto dal Tribunale a un madre di portare la figlia a riunioni e adunanze dei testimoni di Geova. Se i genitori hanno due credenze religiose diverse, la figlia deve essere lasciata libera di frequentare le celebrazioni di entrambe le fedi e tutti quegli eventi collegati in maniera diretta e indiretta alle stesse.

Decisione che il Tribunale ha assunto con l'ordinanza n. 8519/2020 al termine di un giudizio che ha avuto inizio con il ricorso di una mamma con cui ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento della figlia, stabilite in base ad un accordo intercorso con il padre della stessa, chiedendo la revoca del divieto che le impone di non far frequentare alla figlia le riunioni e le adunanze dei testimoni di Geova.

La revisione delle condizioni dell'affidamento

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Il Tribunale accoglie la domanda in quanto in base a quanto sancito dall'art. 337 quinques c.c. i genitori hanno il diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni relative all'affidamento dei figli, a condizione naturalmente che siano intervenute delle modifiche delle condizioni preesistenti che lo giustifichino.

Nel caso dei figli il mutamento può essere semplicemente legato all'età, visto che le esigenze del minore e la relazione che instaura con il genitore evolvono e cambiano con il passare del tempo.

Ogni genitore deve rispettare il credo dell'altro

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Fatta questa premessa il Tribunale ribadisce che quando si tratta di affidamento dei figli occorre sempre decidere pensando prima di tutto al loro primario interesse, stante il diritto ad una crescita sana ed equilibrata. Quando il contrasto genitoriale deriva da una diversa educazione religiosa, il giudice può anche adottare provvedimenti restrittivi o contenitivi dei diritti dei genitori, dopo aver ascoltato e osservato il minore, al fine di salvaguardare prima di tutto la sua salute fisica e mentale.

Nel caso di specie il Giudice, rifacendosi a dei precedenti della Cassazione, ritiene che al fine di valutare l'eventuale pregiudizio subito dal minore, il fatto che i genitori pratichino religioni diverse e che alla minore siano stati trasmessi due credi religiosi diversi non assume rilevanza.

Alla minore del resto non è stato vietato di frequentare parenti e amici che fanno parte del movimento dei testimoni di Geova, pertanto non ha senso mantenere tale divieto di frequentazione ai momenti in cui è seguita dalla madre.

La bambina fin da piccola pratica anche la religione cattolica del padre con tutti i suoi riti e tradizioni, per cui deve essere libera di prendere parte anche alle celebrazioni del credo della madre e ogni genitore deve rispettare le credenze dell'altro, comprese quelle tradizioni e attività collegate in modo diretto o indiretto alla fede di entrambi.

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