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Data: 12/08/2020 15:50:00 - Autore: Andrea DaneseLa responsabilità civile nei sistemi di Civil Law e Common LawIl sistema della responsabilità civile si è evoluto secondo direttrici diverse tra sistema di Civil Law e Common Law. Solo nel primo infatti si manifesta la tendenza alla cd. secolarizzazione della responsabilità civile: suddivisione tra diritto civile e diritto penale; affinamento degli strumenti del diritto penale; teoria differenzialista di Mommsen (secondo cui il danno altro non è se non la differenza tra il prima e il dopo l'illecito); teoria oggettivistica secondo cui la responsabilità oggettiva è un strumento di maggiore tutela della persona, in quanto la vittima è esonerata dal dimostrare processualmente l'elemento soggettivo del danneggiante. Si pensi alle ipotesi di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia o danni cagionati da animali o danni cagionati dalla rovina di edifici, ecc. Di conseguenza si passa dall'attenzione per l'illecito e il danneggiante (così ad es. nel codice civile italiano del 1865, cd. codice Pisanelli) all'attenzione per il danno e la vittima (così ad es. nel codice civile italiano del 1942). Diventa irrilevante quindi l'elemento soggettivo, la riprovevolezza della condotta, la personalità, gli utili illeciti, le condizioni economiche, la condotta post-factum: elementi che sono stati raggruppati nella cd. gravità della condotta in senso ampio. Concezione riparatoria della responsabilità civileSi diffonde invece una concezione riparatoria della responsabilità civile che produce due ordini di fenomeni.
La prima conseguenza è che l'istituto dei punitive damages non ha trovato particolare riscontro nella famiglia giuridica del Civil Law, e anzi ha suscitato pareri contrastanti tra i giudici e i giuristi del vecchio continente, sopratutto perchè il suo principale punto di forza, ossia la 'contagiosità', ha suscitato il timore di possibili conseguenze negative di natura economica, giuridica e sociale. Basti pensare al pensiero di Vanleelhove: "punitive damages are the Trojan horse of the Americanisation of continental law" e difatti numerose sono state le sentenze dei giudici di merito, dei vari paesi di Civil Law, di disconoscimento delle decisioni statunitensi relative ai punitive damages per contrarietà all'ordine pubblico. La seconda conseguenza è il processo di governo amministrativo delle imprese, in tutte le sue fasi, per ridurre le conseguenze negative dell'attività d'impresa che difficilmente potrebbero essere ristorate solo attraverso la funzione riparatoria. Il modello anglo-americano invece continua ad attribuire grande importanza alla libertà economica e alla responsabilità civile, che essendo "duttile, polifunzionale e imprevedibile" funge anche da strumento di governo e contegno delle imprese nel libero mercato. Se questo modello sia più efficiente, in senso collettivo o individuale, rispetto al modello romanistico appare domanda alquanto difficile a cui rispondere. Attualmente non risulta comunque che le imprese americane siano meglio "controllate e gestite" di quelle europee, nè che i consumatori americani siano più protetti del consumatore medio europeo. |
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