Data: 19/08/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Non si può pronunciare la separazione se i coniugi non esprimono questa volontà

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Con l'ordinanza n. 16698/2020 (sotto allegata) la Cassazione, condividendo le conclusioni della Corte d'Appello, precisa che i litigi tra i figli non integrano uno dei fatti che ai sensi dell'art. 151 c.c. possono condurre alla separazione, tanto più se il marito che ha chiesto la separazione ha manifestato la volontà di voler tornare a vivere con la moglie. Condotta che, come emerso nel corso del giudizio, è frutto di una pressione esercitata da uno dei figli.

Decisione assunta al termine di una vicenda processuale particolare, che ha inizio quando il Giudice di primo grado pronuncia la separazione e dispone che l'istruttoria debba invece proseguire sugli aspetti relativi alle questioni patrimoniali e all'affidamento dei figli. Domanda di separazione avanzata dal marito a cui però la ex moglie si oppone. Opposizione che viene accolta dalla Corte d'Appello perché le parti non hanno manifestato la volontà di separarsi. Il marito ha avanzato infatti la domanda solo per sedare le liti tra i figli. Ad avviso della Corte però il conflitto esistente tra i figli della coppia non rientra tra i presupposti richiesti dalla legge per poter avanzare domanda di separazione giudiziale ai sensi dell'art 151 c.c.

I litigi tra i figli possono rendere la convivenza intollerabile?

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Alla decisione della Corte d'Appello però a questo punto si oppone il marito facendo presente:

  1. con il primo motivo che la Corte avrebbe dovuto rigettare l'appello della moglie per mancanza di soccombenza della stessa e quindi di interesse ad impugnare;
  2. con il secondo che la Corte erra nel non voler confermare la separazione a causa dei diverbi esistenti tra i figli perché l'intollerabilità della convivenza può anche non dipendere dalla volontà delle parti;
  3. con il terzo che la Corte ha valutato erroneamente come incompatibile la volontà di tornare a vivere con la moglie con quella di separarsi.

Liti tra figli: non rendono intollerabile la convivenza

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La Cassazione, con l'ordinanza in commento, rigetta il ricorso presentato dal marito per le ragioni che si vanno a esporre.

Per gli Ermellini il primo motivo è infondato perché solo la vittoria totale in primo grado preclude il ricorso in appello, condizione che non si è verificata nel caso di specie, visto che la moglie è rimasta soccombente sulla domanda finalizzata ad accertare l'incapacità del marito nel proporre il ricorso per la separazione.

Infondato anche il secondo motivo in quanto: "in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale...".

Ora, la Corte d'Appello ha avuto modo di accertare nel corso del giudizio che "non solo la moglie si opponeva alla domanda di separazione - paventando che il consorte vi fosse stato spinto dal figlio, tanto che chiedeva accertarsi la sua libera volontà - ma che lo stesso ricorrente aveva ammesso che il figlio lo aveva portato via di casa contro la sua volontà, quasi a forza, e che - avrebbe voluto tornare a vivere con la moglie -, circostanze certamente incompatibili con la intollerabilità della convivenza, certamente non ravvisabile - stante il tenore dell'art. 151 c.c. - nei -litigi tra i due figli-". Assorbito infine dal secondo il terzo motivo di ricorso.

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