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Data: 17/08/2020 10:00:00 - Autore: Giuseppe Simeone
Recesso contratto telefonico[Torna su] La penale per il recesso anticipato da un contratto di fornitura di servizi telefonici è stata dichiarata illegittima dall'art. 1, comma 3 della Legge 40/2007 (c.d. "Legge Bersani"). Tuttavia, le compagnie telefoniche allorquando si richieda il recesso anticipato dal contratto in essere, continuano a pretendere una somma di denaro che nella sostanza rappresenta una penale. Come è possibile? Lo stratagemma delle compagnie telefoniche[Torna su] La ragione è semplice: furbescamente, alle penali per recesso anticipato è stato cambiato nome. In questo modo, le penali, pur mantenendo la loro ratio e non mutando nella sostanza, vengono presentate come un mancato vantaggio nel caso in cui il consumatore cambi operatore telefonico prima della scadenza fissata. La differenza sembra sottile, eppure ha ottenuto l'avallo del Consiglio di Stato (sentenza n° 1442/2010). Cosa bisogna effettivamente pagare?[Torna su] La penale, dunque, è dovuta sempre e comunque in caso di recesso anticipato? NO. In primo luogo, infatti, occorre prestare attenzione alla qualificazione dell'addebito. Come detto, le compagnie, prevalentemente, adottano la prassi di cambiare nome alle penali, qualificandole come "costi per l'attivazione" ma continuano anche ad addebitare somme a titolo di "costi per recesso" e, in questo caso, occorrerà valutare l'entità dell'importo addebitato, perché, come specificato dall'Autorità garante delle Comunicazioni, con Delibera n. 70/10/CIR, "In base a quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, a fronte dell'esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono essere posti a carico dell'utente sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione". In secondo luogo, è onere della compagnia telefonica, in caso di addebito di una somma a titolo di costo di disattivazione, ma che in sostanza è una penale, dimostrare che tale previsione sia stata preventivamente accettata dal consumatore mediante contratto scritto o consenso telefonico. Ne deriva che, in caso di contestazione da parte dell'utente, la compagnia telefonica dovrà produrre contratto scritto firmato dall'utente o registrazione telefonica dalla quale si evinca senza dubbio il consenso dello stesso. In caso contrario la penale non sarà dovuta. In caso di recesso anticipato da un contratto telefonico, le uniche somme che la compagnia telefonica può pretendere dal consumatore sono quelle effettivamente sostenute per procedere alla disattivazione del servizio, le quali devono essere dimostrabili e dimostrate. |
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