Data: 12/08/2020 16:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi

Danno da ritardo della P.A.

Esistono molte cause nelle quali ci si rivolge al giudice e si chiede di verificare se, in determinate circostanze, sussista o meno la responsabilità per danno da ritardo causato dalla condotta dilatoria dell'amministrazione.

Elementi della responsabilità della P.A.

Ebbene, per affermare la responsabilità della P.A., idonea a provocare un ingiusto danno da ritardo, la valutazione dell'elemento della colpa dipende dai seguenti fattori:
1) la procrastinazione dell'adozione del provvedimento finale
2) la dimostrazione del dolo da parte della P.A., oppure
3) la dimostrazione della colpa grave della stessa amministrazione
In pratica: se si verifica un funzionamento difettoso dell'apparato pubblico e se questo provoca un danno, il mancato funzionamento fisiologico della predetta articolazione amministrativa deve essere riconducibile ad un comportamento gravemente negligente, oppure ad una volontà intenzionale di nuocere, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa posti dall'articolo 97 della Costituzione.
Quindi attenzione: per appurare questo particolare tipo di responsabilità non basta il semplice ritardo amministrativo, ma occorre verificare se la fattispecie presenta anche gli altri elementi essenziali citati: il dolo o la colpa dell'apparato.

La sentenza del Tar Lazio

Ultimamente, la questione si è posta davanti i giudici del Tar Lazio.
Nell'ambito di una controversa ed articolata vicenda i magistrati si sono trovati a valutare l'eventuale responsabilità del Ministero della Giustizia per il ritardo nell'espletamento di procedure concorsuali, oltre ad una domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, all'immagine e allo sviluppo della carriera dei ricorrenti.
La conclusione della lite è stata, appunto, quella indicata sopra: i giudici hanno segnalato la necessità di dimostrare il dolo o la colpa amministrativa, oltre al fatto del ritardo nella gestione della pratica e quindi nell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

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