Data: 19/02/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
I Comuni con proprio regolamento da pubblicare nel sito di cui al decreto 31.5.02 possono variare l'aliquota sino allo 0,8 per cento. Nel medesimo regolamento possono essere stabilite soglie di esenzione. L'imposta č dovuta in relazione al domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa . Per i redditi di lavoro dipendente l'acconto, nella misura del 30 per cento, č determinato dal sostituto d'imposta e trattenuto in nove rate a decorrere dal mese di marzo. Il saldo č determinato in sede di conguaglio e trattenuto in undici rate e comunque entro il mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta č prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel CUD. L'imposta, dal 2007, č versata direttamente ai comuni. Le attivitā di accertamento e riscossione sono assegnate ai comuni. Finanziaria 2007. Estratto delle disposizioni in materia di lavoro (Rag. Angelo Vitale) LaPrevidenza.it, Elaborato dal Rag. Angelo Vitale - Studio Vitale & Associati
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