Data: 14/08/2020 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

La Consulta respinge i ricorsi e conferma l'election day

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La Corte Costituzionale, come preannunciato nel comunicato del 12 agosto 2020 (sotto allegato), ha dichiarato inammissibili i quattro ricorsi con cui sono stati promossi quattro conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato. Obiettivo comune? Opporsi all'abbinamento negli stessi giorni delle elezioni regionali, comunali e del referendum sul taglio del numero dei parlamentari.

Obiettivo saltato quindi ed election day confermato per il 20 e il 21 settembre 2020. Termine anglosassone che si riferisce in particolare alle elezioni che si tengono a Novembre per il rinnovo del mandato alla presidenza degli Stati Uniti e in generale a uno o due giorni in cui, in un Paese, si tengono le elezioni generali.

Di election day, a causa dell'emergenza Covid, si parla ormai da mesi perché c'è stato uno slittamento delle tempistiche inizialmente previste per le votazioni, che ha costretto a concentrare in due giorni scelte politiche estremamente eterogenee per i cittadini.

Da qui i quattro ricorsi alla Consulta, che proprio oggi ha depositato le quattro ordinanze di risposta n. 195, 196, 197 e 198 (sotto allegate).

Vediamo brevemente i motivi dei quattro ricorsi e le ragioni delle quattro rispettive pronunce di inammissibilità.

Errato abbinare elezioni e referendum costituzionale

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Il Comitato promotore della consultazione referendaria ha sollevato conflitto di attribuzione sul testo di legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente della Repubblica e del Governo. Con il ricorso il Comitato evidenzia l'illegittimo abbinamento del referendum costituzionale con le elezioni politiche.

Il Comitato Referendario non è legittimato

Al ricorso promosso dal Comitato promotore della consultazione referendaria la Consulta ha risposto con l'ordinanza n. 195/2020 che ne ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di legittimazione soggettiva "in quanto la Costituzione non attribuisce al Comitato promotore, che nel giudizio in esame agisce in rappresentanza di una minoranza parlamentare, una funzione di generale tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell'intero corpo elettorale, che sarebbe lesa – asserisce il ricorrente – di riflesso- dalla violazione di tale diritto." Per la Consulta quindi "parte ricorrente ha agito al di fuori delle proprie attribuzioni costituzionali in relazione alle modalità di svolgimento del procedimento referendario."

Lesivo non prevedere una deroga all'obbligo di raccogliere le firme

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L' Associazione +Europa ha avanzato ricorso in relazione all'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020) nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nel ricorso si evidenza che l'omissione di prevedere una deroga per i partiti politici, all'obbligo di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni, è lesivo delle sue attribuzioni costituzionali.

Per il Partito Associazione + Europa difetto di legittimazione

Al questo ricorso la Consulta ha risposto con l'ordinanza n. 196/2020 che ne ha dichiarato l'inammissibilità in quanto per costante giurisprudenza della stessa Corte "i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell'art. 134 Cost. (…) né, del resto, l'indubbia funzione di rappresentanza di interessi politicamente organizzati svolta dai partiti politici, consente di riconoscere la legittimazione di questi ultimi quali poteri dello Stato."

Doglianze su riforma costituzionale

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Il senatore Gregorio De Falco agisce invece nei confronti del Senato della Repubblica, del Governo e del Presidente della Repubblica, in quanto secondo il ricorrente non spettava al Senato approvare la legge 19 giugno 2020, n. 59, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), in quanto avrebbe introdotto previsioni in «materia referendaria» estranee al testo originario del citato decreto-legge, che avrebbe disciplinato soltanto la «materia elettorale». Legge di cui contesta in particolare l'art. 1 bis in base al quale "al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono […] nella giornata di domenica […] e nella giornata di lunedì".

Confuso e incoerente il ricorso del senatore De Falco

La Corte Costituzionale dichiara il ricorso inammissibile con ordinanza n. 197/2020 perché "pur asserendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia quello di revisione costituzionale, il ricorso non chiarisce quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese nel corso di tali procedimenti, e nemmeno enuncia quali siano, in astratto, tali attribuzioni." Il ricorso in conclusione è stato valutato dalla Corte come confuso e incoerente nell'esporre le critiche sugli argomenti su cui le era stato chiesto di pronunciarsi.

Taglio dei parlamentari

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La Regione Basilicata infine ha proposto ricorso in relazione all'approvazione, in via definitiva e in seconda deliberazione, da parte della Camera dei deputati, del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e al conseguente d.P.R. 28 gennaio 2020 (Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento), con cui è stato indetto il referendum confermativo della citata legge costituzionale. Ricorso avanzato nei confronti del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, Regione autonoma Trentino AltoAdige/Südtirol e Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Regione lamenta la concentrazione negli stessi giorni delle votazioni regionali, amministrative e della consultazione referendaria e il fatto che, la riduzione del numero dei parlamentari compromette il potere di rappresentatività regionale.

Le Regioni non sono poteri dello Stato

Ricorso anche questo inammissibile in quanto, come precisato nell'ordinanza n. 198/2020 per stessa giurisprudenza della Corte "in base alla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione di questa Corte, nè la Regione né singoli organi di essa possono essere considerati "poteri dello Stato" ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva nei giudizi regolati dagli artt. 37 e 38 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale."


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