Data: 21/08/2020 15:50:00 - Autore: Giuseppe Simeone

Cosa sono le criptovalute

Per criptovaluta o moneta virtuale si indica un metodo di pagamento alternativo a quello tradizionale, non effettuato cio� mediante moneta tradizionale emanata da un'autorit� centrale.
Nonostante secondo un report della Banca Centrale Europea le criptovalute in circolazione sarebbero circa cinquecento, il 𝗯𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻 rappresenta sicuramente la pi� diffusa.
Trattandosi di una moneta virtuale che non viene emessa n� regolamentata da un'autorit� centrale, non � possibile stabilirne un prezzo fisso che dipende dalla domanda e dall'offerta, con la conseguenza che esso potr� aumentare o diminuire imprevedibilmente.

La disciplina nazionale

Oggigiorno, a livello comunitario non v'� uniformit� di veduta nei vari ordinamenti riguardo alla qualificazione giuridica di bitcoin.
In ambito nazionale, nel 2015 la Banca d'Italia ha definito le criptovalute come "rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate o negoziate elettronicamente"
Di recente, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che "il bitcoin � una tipologia di moneta virtuale, o meglio criptovaluta, utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale, la quale ultima � emessa da un'Autorit� monetaria ed ha valore legale".
Poich� si tratta di una moneta virtuale senza valore legale, il bitcoin giuridicamente non ha effetto liberatorio per il debitore.
Ai sensi dell'art. 1277 c.c., infatti, "i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale". Ne deriva che il creditore pu� legittimamente rifiutarne il pagamento.

L'accordo tra i contraenti

Tuttavia, � possibile che i contraenti di una compravendita si accordino specificamente per accettare, come corrispettivo dello scambio, il pagamento in bitcoin. In tal caso il trasferimento di bitcoin pu� essere considerato il prezzo di un contratto di una compravendita.
Quanto appena detto � confermato in particolare dall'art. 1278 c.c., secondo cui "se la somma dovuta � determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolt� di pagare in moneta legale...", espressamente consentendo il pagamento di un debito pecuniario in monete non aventi corso legale come i bitcoin.
Inoltre, il successivo art. 1279 c.c. prevede la c.d. "clausola effettiva" consentendo ai contraenti di obbligarsi al pagamento mediante monete non aventi corso legale.
Si pu�, pertanto, concludere che i bitcoin o altre criptovalute possono essere utilizzati come prezzo di un contratto di compravendita soltanto in caso di accordo specifico in tal senso tra i contraenti.

Avv. Giuseppe Simeone
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