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Data: 18/08/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Registro opposizioni: il nuovo regolamento[Torna su] Tutti i consensi già rilasciati dagli utenti al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing potrebbero sopravvivere anche nel futuro registro delle opposizioni che dovrebbe essere operativo dal prossimo 1° dicembre. Lo prevede la bozza del regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Il testo potrebbe però essere modificato in quanto, recentemente, sullo stesso è intervenuto il parere del Consiglio di Stato (numero affare 158/2020, qui sotto allegato) che non ha mancato di sollevare alcune criticità al testo sottoposto alla sua attenzione dal Ministero dello sviluppo economico. Lo schema di regolamento è diretto a sostituire integralmente il d.P.R. n. 178/2010 che è già stato modificato dal d.P.R. n. 149/2018 il quale, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 124/2017, ha esteso la disciplina vigente rispetto all'utilizzo delle numerazioni telefoniche per finalità di marketing, anche all'invio di posta cartacea. Per approfondimenti Registro opposizioni: stop a pubblicità via posta Lo schema di regolamento in esame, in attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 5, tra l'altro, ha l'effetto di estendere la possibilità che siano iscritti al registro pubblico delle opposizioni (RPO) anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici di cui all'articolo 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il testo, inoltre, punta a dare organicità alle varie modifiche intervenute nel tempo nonché consentire un'applicazione sistematica delle disposizioni in materia di istituzione e gestione del registro pubblico delle opposizioni.Tuttavia, da Palazzo Spada le osservazioni al testo predisposto dal MISE non sono poche. Come funziona il Registro delle opposizioni[Torna su] Come noto, il Registro delle opposizioni consente agli interessati che ivi decidono di iscrivere il proprio numero di telefono di non essere contattati telefonicamente per scopi promozionali o di vendita. Le aziende che svolgono attività di telemarketing, dunque, anche se il numero è presente nei pubblici elenchi, sono tenuti prima di chiamare a verificare che il numero non sia presente nel registro pubblico. Questo strumento è stato potenziato nel corso degli anni, esteso all'invio della posta cartacea e ai numeri di cellulare, nonché a quelle numerazioni che non sono presenti negli elenchi pubblici. La menzionata legge 5/2018 prevede che con l'iscrizione al registro si intendano automaticamente revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, autorizzativi del trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili. Sono, tuttavia, fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca. Sarà valido, invece, il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato successivamente all'iscrizione nel registro. I consensi già prestati dal contraente[Torna su] Nel mirino del Consiglio di Stato e anche del Garante della Privacy è finita proprio la scelta del Ministero di fare salvi tutti i consensi comunque prestati dal contraente al trattamento dei propri dati. In pratica, la norma contenuta nel Regolamento avrebbe l'effetto di far rimanere validi nel futuro registro gli assensi già espressi sino ad ora, senza necessità di un apposito rinnovo del consenso da parte dell'iscritto. Il parere allegato rappresenta come tale scelta non troverebbe corrispondenza nel dato normativo primario, rispetto al quale si porrebbe anzi "in stridente contrasto". Per quanto riguarda i consensi prestati dal contraente al trattamento dei propri dati, il Consiglio di Stato ritiene assolutamente convincenti e condivisibili le osservazioni del Garante secondo cui "gli unici consensi fatti salvi dovrebbero essere "quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni". Numeri riservati[Torna su] Per quanto riguarda i numeri riservati, ovvero le numerazioni fisse non contenute negli elenchi telefonici pubblici, questi si sono visti spesso telefonare dai call center. Secondo il MISE tali numeri non dovrebbero essere inseriti in maniera automatica nel registro pubblico, a prescindere dalla volontà manifestata dal contraente, ovvero senza che i contraenti ne abbiano fatta esplicita richiesta. Per il Ministero, ragionando diversamente, si annullerebbero i consensi rilasciati in precedenza, senza che il richiedente ne abbia fatto richiesta. Vi sarebbe, sempre per l'amministrazione, una restrizione dei diritti del cittadino e una limitazione dell'attività concorrenziale tra gli operatori del settore. Di contrario avviso il Consiglio di Stato che rammenta come il legislatore abbia previsto che nel registro siano comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati e per questo le numerazioni riservate dovrebbero rientrare automaticamente nel registro, anche in mancanza di apposita richiesta del titolare dell'utenza. Modalità di iscrizione[Torna su] Osservazioni da Palazzo Spada anche per quanto riguarda le modalità di iscrizione al Registro delle opposizioni. Da un lato, la bozza ha eliminato la possibilità di farlo tramite raccomandata o e-mail, decisione con cui il Consiglio di Stato non è d'accordo. Nel parere, si evidenzia come la peculiarità della materia, tenuto conto della platea eterogenea degli utilizzatori del pubblico registro, potenzialmente formata da persone di ogni età, estrazione sociale, culturale ed economica non tutte aduse all'utilizzo della tecnologia (si pensi, in particolare, alle persone anziane oppure alle fasce più deboli della società), suggerisca l'opportunità che venga ammesso, tra le modalità di iscrizione al pubblico registro, quanto meno lo strumento della posta elettronica (e-mail), naturalmente con modalità idonee a garantire la corretta identificazione di chi formula l'opposizione e la certezza della provenienza. Tra l'altro, la stessa legge n. 5/2018, fonte normativa primaria cui il regolamento è tenuto a conformarsi nel dargli esecuzione, consente la possibilità di iscrizione al pubblico registro "anche per via telematica", e l'uso della congiunzione "anche" è ritenuto assumere, alla luce della ratio ispiratrice della disciplina, un carattere rafforzativo e implementativo delle modalità di iscrizione, a tutela del contraente, che allo stato non appare ragionevole elidere. |
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