Data: 27/08/2020 11:00:00 - Autore: Matteo Santini

Assegno divorzile a favore del coniuge pi� debole

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Anche in caso di autosufficienza economica del coniuge pi� debole non si pu� escludere a priori che sorga il diritto al ricevimento dell'assegno divorzile.
E' infatti necessario valutare anche l'apporto al men�ge familiare, fornito dal coniuge pi� debole durante il matrimonio.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Civile, nell'ordinanza n. 11202/2020 sulla scia di una recente pronuncia delle Sezioni Unite.
La S.C. ha confermato la funzione assistenziale, nonch� compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 con la conseguente necessit� di effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in relazione all'apporto fornito dal coniuge richiedente, alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonch� di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in base alla durata del matrimonio, ed all'et� dell'avente diritto.

La solidariet� post-coniugale

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Si consolida quindi un orientamento giurisprudenziale che rafforza la solidariet� post-coniugale proporzionalmente all'apporto fornito dal coniuge pi� debole. L'apporto fornito ha una valenza direttamente o indirettamente economica posto che, la partecipazione alla formazione del patrimonio comune da parte del coniuge debole non significa solo partecipazione diretta "all'impresa" ma anche e soprattutto tempo dedicato alla famiglia, ai figli con conseguente rinunzia agli sviluppi e alla carriera professionale. Questo sacrificio a favore della famiglia pu� determinare quindi un mancato guadagno, una perdita di chance professionali, un danno che potr� essere in parte compensato da una prestazione periodica erogata da chi ha potuto "avvantaggiarsi" del sacrificio migliorando cos� la propria posizione economica.
All'assegno divorzile deve attribuirsi, infatti oltre alla funzione assistenziale, anche una natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidariet� e che conduce al riconoscimento di un contributo volto a garantire all'avente diritto non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro ipotetico, ma il conseguimento effettivo di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In particolare, si deve tenere conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi � anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente pi� debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Assegno divorzile: il cambio di rotta e la natura composita

Si tratta di un orientamento frutto di un netto cambio di orientamento da parte della Corte di Cassazione la quale solo nel 2017 con la sentenza n. 11504 del 2017 si era espressa, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente.
In virt� dei contrasti giurisprudenziali sul tema dell'assegno divorzile intervennero poi le Sezioni Unite, che con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno adottato una linea interpretativa nuova sancendo il definitivo abbandono dei criteri (tenore di vita ed autosufficienza economica del richiedente) posti alla base dei contrapposti orientamenti fino ad allora adottati.
La Corte abbandona la concezione necessariamente bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, abbandonando cos� la distinzione fondata sulla natura attributiva o determinativa dei criteri richiamati dall'art. 5, comma 6, della legge sul divorzile.
Le Sezioni Unite negano cos� una funzione meramente assistenziale all'assegno divorzile, a favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa.
Viene quindi abbandonata la concezione astratta del criterio di "adeguatezza dei mezzi", a favore di una visione concreta, relativa allo specifico contesto familiare. Il nuovo orientamento postula una valutazione necessariamente complessiva dell'intera storia coniugale e prognosi futura, parametrando l'assegno in base all'et� e allo stato di salute dell'avente diritto, nonch� alla durata del vincolo coniugale.
Le Sezioni Unite hanno inteso cos� valorizzare il profilo perequativo - compensativo dell'assegno, richiedendo un accertamento rigoroso del nesso causale esistente tra le scelte endo-familiari e la situazione del richiedente al momento della fine del vincolo coniugale.



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