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Data: 08/09/2020 12:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Il testo dell'art. 411 c.p.[Torna su]
L'art. 411 c.p. prevede che: "Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911". La ratio dell'art. 411 c.p. e la procedibilità[Torna su]
Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 411 c.p., è il sentimento di pietà ed onorabilità dei defunti. Si tratta di un delitto comune dacché può essere commesso da chiunque. Trattandosi di reato di evento il tentativo ex art. 56 c.p. può ritenersi astrattamente configurabile. La procedibilità, avuto anche riguardo al bene giuridico meritevole di tutela, è ex officio. La condotta sanzionata dall'art. 411 c.p.[Torna su]
Le condotte sanzionate nell'art. 411 c.p. sono volte essenzialmente a distruggere o sopprimere un cadavere (o anche una parte dello stesso), nonché alla dispersione delle sue ceneri. Il comma due, in relazione a detta condotta, prevede una circostanza aggravante, che si applica nell'ipotesi in cui il cadavere si trovi in un cimitero, in un luogo di sepoltura o deposito (come ad esempio può accadere quando la salma debba essere destinata alle funzioni funerarie o ad attività investigative). La dispersione delle ceneri, laddove autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile per espressa manifestazione della volontà del defunto, non costituisce reato ma, nell'ipotesi in cui detta autorizzazione manchi (o la dispersione dovesse essere effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) si applica la circostanza aggravante di cui al comma 4. Il delitto di cui all'art. 411 c.p. si differenzia dal reato di occultamento di cadavere in ragione del carattere di definitività della condotta: l'occultamento si ritiene provvisorio, mentre invece la distruzione o dispersione delle ceneri assumono carattere di definitività, rimanendo irrecuperabili le spoglie del defunto. La pena per il reato di distruzione di cadavere[Torna su]
L'illecito di cui all'art. 411 c.p. è punito, per quanto riguarda il primo comma (ovvero distruzione, soppressione o sottrazione di un cadavere, o una parte di esso, ovvero sottrazione o dispersione delle ceneri) con la reclusione da due a sette anni. Al medesimo comma corrisponde una circostanza aggravante individuata nel comma 2 (se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia) e qui trova applicazione l'art. 64 c.p., poiché quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, essa è aumentata fino a un terzo rispetto alla pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Da ultimo, la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911. Esimenti e cause di non punibilità[Torna su]
Nell'ipotesi in cui le ceneri siano disperse su autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile e sulla base di espressa volontà del defunto, non si applica alcuna sanzione penale, perché il fatto non costituisce reato. Elemento soggettivo[Torna su]
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto. |
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