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Data: 28/08/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]()
Voltura del contratto di somministrazione del gas e risarcimento del danno[Torna su]
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17688/2020 (sotto allegata) conferma la decisione dei giudici di merito e rigetta il ricorso della società che ha provveduto tardivamente ad eseguire la voltura del gas. Ma vediamo in che modo gli Ermellini sono giunti a una simile conclusione. Un soggetto agisce dinnanzi al Giudice di Pace per chiedere la condanna di una S.p.a alla voltura del contratto di somministrazione del gas e al risarcimento del danno. Il Gdp accoglie solo la domanda risarcitoria ai sensi dell'art 2043 c.c. riconoscendo in via equitativa la somma di 3000 euro oltre spese e interessi. L'appello della società viene respinto in quanto anche l'utente finale è cliente nei confronti del quale la convenuta è tenuta ad adempiere agli obblighi contrattuali di stipula e di attivazione al fine di garantire l'allaccio dell'utenza. La società che si occupa della distribuzione è tenuta a fare la voltura?[Torna su]
Ricorre in Cassazione la società succeduta alla precedente S.p.a sollevando quattro motivi di doglianza: - omesso esame del fatto che la società si occupa solo di distribuzione, ragion per cui la stessa non è gravata da alcun obbligo di effettuare la voltura;
- Violazione dell'art 2043 c.c che disciplina il risarcimento per il fatto illecito altrui. Confermato il risarcimento per la voltura tardiva del gas[Torna su]
La Cassazione con l'ordinanza n. 17688/2020 dichiara il ricorso inammissibili per i motivi che si vanno a esporre. Per quanto riguarda il primo motivo la Corte rileva come lo stesso esorbiti "dal paradigma della norma richiamata" omettendo altresì "una precisa indicazione del contenuto dell'atto di appello in cui il fatto sarebbe stato prospettato come da esaminarsi". Sul secondo invece rileva come i fatti di cui la ricorrente lamenta l'omesso esame sono in realtà stati presi in considerazione dal giudice dell'Appello, anche se in modo sintetico, rilevando altresì che "comunque i danni da mancata riattivazione sono stati infine riconosciuti, pure a seguito della reiezione del gravame, solo ed appunto fino ad aprile 2012 (e quindi prima della stessa instaurazione della lite)." In relazione al terzo motivo gli Ermellini evidenziano il mancato disconoscimento dei numerosi contatti intercorsi tra la società e "l'utente" prima che questi instaurasse la lite. Contatti che sono giustificabili dal ruolo diretto assunto e giocato dalla società del tutto liberamente. Irrilevante infine il quarto motivo perché difetta della doverosa illustrazione di come e perché il risarcimento sia stato riconosciuto a titolo extracontrattuale e "non prospetta il pregiudizio che deriverebbe dal mutamento del titolo rispetto a quello rivendicato come corretto."Il motivo in sostanza mira a contestare qualsiasi addebito di responsabilità, adducendo l'assenza di titolarità passiva dell'obbligazione che prevede l'allaccio e la voltura, per dare la possibilità al consumatore di fruire della fornitura del gas. Doglianza che però non risulta apprezzabile. |
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