Data: 22/01/2007 - Autore: Silvia Vagnoni
"La mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non � di per s� tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore ex art. 11, lettera "a", della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonch� dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito, quale che sia, occorre altres� la prova del trattamento economico (determinato secondo quanto previsto dall'art. 11 lettera "c", della gi� citata legge n. 25 del 1955) percepito nel medesimo rapporto di apprendistato ed, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento nel senso esattamente dell'idoneit� di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, ad assicurare in concreto all'apprendista, per la sua stessa entit� e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto (determinata secondo quanto previsto dall'art. 21, secondo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56), l'autosufficienza sopra indicata". � il principio contenuto nella recente Sentenza n. 407/2007 con la quale i Giudici della Suprema Corte, stabilendo che la prestazione di lavoro in qualit� di apprendista non costituisce elemento idoneo di per s� a comprovare l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne, hanno altres� confermato ancora una volta che "l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore et�, ma perdura immutato finch� il genitore non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero finch� non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa".
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