Data: 03/10/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10761/2002, ha stabilito che per procedere alla cessione dell'azienda non c'� bisogno del consenso dei lavoratori trasferiti. Non sono infatti applicabili a tali fattispecie le norme civilistiche in tema di cessione del contratto che richiedono invece il consenso del contraente ceduto. Nella cessione d'azienda, secondo quanto precisa la Corte, va data priorit�, alle esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale e di delocalizzazione delle imprese. La funzione socio economica cui deve assolvere il trasferimento d'azienda, spiega la Corte, contrasta con la possibilit� di applicare a detto trasferimento la disciplina degli artt. 1406 e ss. c.c., ?risultando di palmare evidenza come gli adempienti richiesti da tale disciplina e la necessit� del consenso del contraente ceduto concretizzano un complesso di disposizioni che, per la propria articolazione e la propria rigidit�, si presentano come poco permeabili alle esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese. Esigenze queste alla cui soddisfazione � funzionalizzata invece la normativa dettata dall'art. 2112 c.c., volta a coniugare le ragioni dell'economia con quelle della tutela del lavoro?.
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