Data: 14/09/2020 15:00:00 - Autore: Maria Carmela Call�

Sport: attivit� giovanile e scolastica

[Torna su]

Una delle colonne dello sport sono i giovani. Nelle Carte Federali per "giovani" si intendono gli atleti tra gli 8 e i 15 anni di et�, che possono svolgere attivit� nelle Leghe o che svolgono attivit� esclusiva nel settore per l'Attivit� Giovanile e Scolastica. Questa tipologia di atleta � vincolata alla societ� per la quale � tesserato per la sola durata della stagione sportiva.

Nel variegato mondo dei giovani vi sono anche "i giovani dilettanti", i quali possono assumere con la societ� della LND un vincolo che avr� durata fino al 25� anno di et�. Mentre nel calcio assumono la qualifica di "giovani di serie" gli atleti che compiono 14 anni e sottoscrivono un vincolo, dopo l'accoglimento del tesseramento per una societ� associata ad una Lega professionistica. Questi hanno un particolare vincolo con la propria societ� fino al 19 anno di et�, per consentire alla societ� di poterlo "addestrare" e formare per la prima squadra. Il giovane di serie pu� essere tesserato come professionista gi� all'et� di 16 anni, ma il contratto non potr� avere durata superiore a 3 anni.

Problematiche sottese al tesseramento dei minori

[Torna su]

Una problematica non di poca rilevanza � quella che riguarda il tesseramento dei minori. Soprattutto per quanto concerne la firma da apporre sul modulo di tesseramento. Per la risoluzione di questo tipo di problema si deve prendere in esame l'art. 39 c. 2 NOIF il quale dispone che "la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta dal minore e dall'esercente la potest� genitoriale".

La norma non dispone espressamente la sottoscrizione da parte di ciascun titolare della potest� genitoriale. Si tratta quindi di stabilire se la richiesta di tesseramento costituisca atto che entrambi i genitori devono congiuntamente porre in essere.

In passato il dubbio concerneva la possibilit� della firma del solo lavoratore, anche se adolescente, come nel diritto del lavoro ordinario, oppure si necessitava di un quid pluris, e quindi la sottoscrizione del genitore o, addirittura, di entrambi. Inoltre, se serviva la firma di entrambi gli esercenti la potest�, si doveva ipotizzare che l'atto era "particolarmente importante" e, di conseguenza, si sarebbe reso necessario anche il preventivo "permesso" del giudice tutelare ai sensi del terzo comma dell"art. 320 c.c.

Prima della riforma questi dubbi hanno portato a contrasti giurisprudenziali, in base alla propensione per la tesi della firma di ambedue i genitori o a quella della necessit� della firma di uno solo degli esercenti la potest� genitoriale.

Teoria della firma di entrambi i coniugi

[Torna su]

Per quanto concerne la teoria della necessaria firma di entrambi i genitori, questa si fonda sulla disciplina stabilita dagli articoli 316 e ss, del Codice Civile, fatta eccezione solo per alcuni sporadici casi espressamente previsti, in cui l'esercizio � accordato disgiuntamente.

Il tesseramento � un atto di straordinaria amministrazione e come tale l'art. 39 NOIF deve essere letto alla luce del disposto dell'art. 320 c. 1 Cod Civ., per cui la validit� della domanda di tesseramento � subordinata alla sottoscrizione di entrambi i genitori salvo i casi di impossibilit�, provvedimento dell'autorit� giudiziaria o altro impedimento.

In tal senso rileva la sentenza n.233 del 14 aprile 2015 del Tribunale di Verbania in sede di appello, che ha inquadrato il tesseramento tra gli atti di straordinaria amministrazione per i quali, addirittura, non basta la firma dei

due genitori ma occorre anche e necessariamente l'autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale.

Teoria della firma di un solo genitore

[Torna su]

Mentre a favore della tesi della necessit� della firma di un solo genitore � la giurisprudenza che trae sputo dalla la Corte di Giustizia Federale FIGC, che con sentenza Sez. Un., 5 ottobre 2009, C.U.n.175/CGF, muovendo dalla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come previsto dal Codice Civile all'art. 320, ovvero sono:

a. Atti di ordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono un rilevante valore economico, sia in assoluto, sia in relazione alla composizione del patrimonio, e comportano un margine di rischio moderato per il patrimonio medesimo, garantendone la conservazione del valore.

b. Atti di straordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono dette caratteristiche. Atti, quindi, di disposizione che, soprattutto per il valore economico, determinano un elevato rischio per la consistenza del patrimonio.

Ai sensi dell'art. 320 c.c., con elencazione non tassativa, rientrano in questo gruppo gli atti di alienazione di beni, costituzione d'ipoteche, dazione di pegni, accettazione o rinunzia di eredit�, scioglimento di comunioni, contrattazione di mutui o locazioni ultranovennali, nonch� la promozione, la transazione e la compromissione in arbitri di giudizi relativi a tali atti (sul punto, Cass. civ., sez.III, 15 maggio 2003, n.7546).

La classificazione compiuta dal Legislatore si traduce in un differente regime normativo. Infatti, il primo comma dell'art. 320 c.c. sancisce: "I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potest�, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore". Ne consegue che ciascun genitore ha il potere di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione i genitori devono agire congiuntamente.

Tra gli atti di straordinaria amministrazione, ovvero quegli atti che possono arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio, non rientra l'associarsi ad un ente sportivo (diritto costituzionalmente riconosciuto al singolo individuo ex artt. 2 e 18 Cost.) per lo svolgimento dell'attivit� sportiva, poich� dal tesseramento non deriva un obbligo alla prestazione dell'attivit� sportiva patrimonialmente apprezzabile. Infatti, il minore non � obbligato a giocare e ad allenarsi contro la propria volont�. Dal tesseramento (e dal vincolo con la societ�) deriva solo una limitazione di carattere negativo in ordine alla libert� di svolgimento della pratica sportiva, ma rilevante solo per l'ordinamento sportivo, posto che, per effetto di tale atto, l'atleta � legato da un vincolo di esclusiva con la societ� per cui ha firmato. Per tutti questi motivi, si deve ritenere che l'atto di tesseramento � un atto di ordinaria amministrazione in quanto, usufruendo della dettato della Corte sportiva, "la richiesta di tesseramento non presenta le caratteristiche necessarie per una differente qualificazione. Si tratta di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio".

Pertanto la richiesta di tesseramento di un atleta minorenne deve essere considerata come atto di ordinaria amministrazione, non presentando le caratteristiche necessarie per una diversa qualificazione. Trattasi di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Pertanto � sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori esercenti la potest� genitoriale, per la validit� dell'"atto in questione.

Questa tesi muove dalla considerazione che costituiscano atti di straordinaria amministrazione quelli suscettibili di incidere sul patrimonio del minore o di dar luogo a rilevanti modifiche dello stesso, laddove rientrano nell'ordinaria amministrazione quelli diretti alla conservazione dell'integrit� di tale patrimonio e che comunque comportino margini di rischio modesti. Per queste considerazioni il tesseramento pu� essere posto in essere anche da uno solo dei genitori esercenti la potest� genitoriale in quanto non si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione.

Il tesseramento � un atto di adesione formale

[Torna su]

Il tesseramento � l'atto di adesione formale attraverso il quale il soggetto esercita il diritto di praticare l'attivit� sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dal CONI. � un atto di natura contrattuale associativa, nel senso che il soggetto, attraverso questo atto, entra a far parte di un'associazione che, a sua volta, fa parte di un'altra associazione (� il trinomio atleta-societ�-federazione). Secondo la dottrina dominante, avallata anche da costante giurisprudenza (ex plurimis Cass. civ., Sez. Un., 9 maggio 1986, n. 3091), il tesseramento deve essere considerato come un provvedimento amministrativo di ammissione - quasi una licenza - necessario per esercitare attivit� sportiva agonistica riconosciuta e tutelata all'interno dell'organizzazione federale.

Tale atto, quale contratto associativo, non comporta rischi ingenti per il minore, non incide in maniera consistente sulla composizione del suo patrimonio e non ha un rilevante valore economico. L'unico onere che comporta per l'atleta consisterebbe nell'impegno che l'atleta stesso (in questo caso minore di et�) assume a fronte della societ�, in qualit� di "fornitore della prestazione in esclusiva", e della Federazione, in qualit� di soggetto che entra a far parte di un ordinamento nuovo e distinto rispetto a quello ordinario (si pensi solamente al vincolo di giustizia sportiva), nell'accettare le regole da esse emanate, comprese notevoli limitazioni e la conseguente assunzione di diritti e doveri.

Il caso

Un ragazzo gioca in una formazione juniores del Miranese e da anni il suo cartellino Figc viene firmato solamente dalla madre, il padre non ha mai voluto saperne. Il minore (all'epoca aveva 16 anni) ha giocato senza la firma del padre. La Procura federale Figc deferisce il ragazzino proponendo pure l'inibizione di 20 giorni per il presidente della societ� e un'ammenda di 100 euro per il mancato controllo. Il tribunale federale veneto, riunito a Marghera, ha assolto sia l'atleta sia il suo club. E' stato riconosciuto che, vista la particolarit� del caso, bastava la firma della madre.

Tenuto conto di quanto sopra il tesseramento del calciatore minorenne in favore della societ� deve considerarsi conforme alla disciplina vigente e pertanto pienamente valido e legittimo.

Conclusioni

[Torna su]

Il fatto che il tesseramento venga visto come un atto pregiudizievole, cio� dannoso per il minore � una cosa aberrante perch� lo sport rappresenta un modo per crescere sani e non certo un pericolo da evitare. Ora, anche solo ipotizzare che il minore che intenda giocare a calcio o fare tennis o andare a nuotare sia posto in una condizione paragonabile al minore che vende una casa, � un fatto che contrasta anche con buon senso. Diversamente si creerebbe la paralisi dello sport giovanile, il quale � fondato sulla continuit� del rapporto associativo con i propri calciatori.

Alla luce di queste considerazioni, la riforma dell'art. 39 NOIF, entrata in vigore nel 2017, ha statuito che il tesseramento del minore � un atto di ordinaria amministrazione e pu� essere sottoscritto da un solo genitore quando � annuale, mentre non lo � e richiede la firma di entrambi gli esercenti la potest� genitoriale quando � pluriennale. La riforma ha eliminato, cos�, tutti i dubbi interpretativi ed i contrasti giurisprudenziali in materia.

AVV. MARIA CARMELA CALLA'

Via Marconi I traversa

89044 - LOCRI

E � mail: mariacalla@libero.it,

Pec: maria.calla@avvocatilocri.legalmail.it



Tutte le notizie