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Data: 02/09/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
I documenti caratteristici[Torna su] I documenti caratteristici sono compilati dall'autorit� dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non pi� di due autorit� superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. L'intervento delle autorit� sopra indicate � condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto ed esprimere un giudizio obiettivo. Tutto questo secondo l'art. 2 D.P.R. n. 213/2002, modificato dal D.P.R. n. 255/06 e aggiornato dal D.P.R. n. 164/08. Astensione dal giudizio[Torna su] Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico. La conseguenza diretta � che qualora dovessero emergere circostanze legate alla possibile mancata obiettivit� del singolo superiore per ostilit� o per altra analoga causa, in virt� delle quali il superiore non si trovi nelle condizioni di esprimere un giudizio obiettivo egli, secondo quanto dispone il co. 2 art. 2 D.P.R. n. 213/02 � tenuto ad astenersi nel giudizio, facendone menzione nel documento caratteristico. Casi di obbligo di astensione dall'esprimere valutazioni[Torna su] Pi� in generale, il nostro Ordinamento conosce un principio in forza del quale se c'� una conflittualit� tra due dipendenti, anche quando c'� un rapporto di subordinazione dell'uno rispetto all'altro, esiste l'obbligo di astensione dall'esprimere valutazioni che incidono sulla carriera del sottoposto. Infatti in questi casi esiste il dubbio dell'inesistenza o del venir meno della necessaria imparzialit� nei giudizi espressi, in quanto il principio di astensione deve essere applicato tutte le volte in cui possa manifestarsi un sospetto di violazione dei principi di imparzialit�, trasparenza e di parit� di trattamento. I principi generali sull'astensione nell'ordinamento giuridico[Torna su] Volendo ritrovare questi principi generali nelle pieghe dell'Ordinamento giuridico italiano, bisogna guardare all'art. 97 della Costituzione, secondo il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialit� dell'amministrazione ed, inoltre, all'art. 51 n. 4 del codice di procedura civile, secondo il quale il giudice ha l'obbligo di astenersi se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa quale testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro, o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico. Parliamo di principi generali che possono e devono essere applicati anche nell'attivit� amministrativa, dove si esprimono giudizi e valutazioni. In effetti, a parte la disposizione di rango costituzionale, la citata norma di procedura prevede l'astensione del giudice che abbia gi� conosciuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, della stessa questione in relazione alla quale � nuovamente chiamato a decidere. Il ricorso[Torna su] In sintesi: presentandosi una situazione come quella descritta sopra, sar� possibile proporre un ricorso al tribunale amministrativo regionale chiedendo l'annullamento degli atti impugnati; i giudici disporranno che nella redazione della scheda valutativa per il periodo considerato siano incaricati compilatori e revisori diversi da chi ha gi� espresso le proprie valutazioni nella scheda precedente, appunto oggetto di impugnazione. Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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